COMMISSIONE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO RIPAM Concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di millecinquantadue unita' di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nella II Area, posizione economica F2, profilo professionale di assistente alla fruizione, accoglienza e vigilanza del Ministero per i beni e le attivita' culturali. (19E09271)

Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 63 del 09-08-2019

I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.

  • Scheda di sintesi
  • Concorso
  • Titolo: Concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di millecinquantadue unita' di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nella II Area, posizione economica F2, profilo professionale di assistente alla fruizione, accoglienza e vigilanza del Ministero per i beni e le attivita' culturali. (19E09271)
  • Categoria: Altri enti
  • Ente: COMMISSIONE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO RIPAM
  • Data: 09-08-2019
  • Scadenza: 23-09-2019

Art. 1 Posti messi a concorso

LA COMMISSIONE RIPAM 
 
    Visto il decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  recante
"Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche"; Visto il decreto legge 31 agosto 2013, n.
101, convertito, con modificazioni, dalla legge del 30 ottobre  2013,
n.  125,  recante  "Disposizioni  urgenti  per  il  perseguimento  di
obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni"; 
    Visto il decreto legislativo  25  maggio  2017,  n.  75,  recante
"Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a),  e  2,  lettere
b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f),  g),  h),  l)
m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015,  n.  124,  in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, concernente il "Regolamento recante norme  sull'accesso  agli
impieghi  nelle  Pubbliche  Amministrazioni   e   le   modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi; 
    Visto il Testo unico delle disposizioni  concernenti  lo  statuto
degli  impiegati  civili  dello  Stato,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica  10  gennaio  1957,  n.  3  e  successive
modificazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  maggio  1957,
n. 686, relativo alle norme di esecuzione  del  testo  unico  di  cui
sopra e successive modificazioni; 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  7
febbraio 1994, n. 174,  concernente  il  "Regolamento  recante  norme
sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, ai
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche"; 
    Visto  il  decreto  interministeriale  del  25  luglio  1994,  di
istituzione della Commissione Interministeriale per l'attuazione  del
Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM),
composta dai rappresentanti del Ministero del tesoro,  del  Ministero
per la funzione pubblica e del Ministro dell'interno; 
    Visto il  decreto  del  Ministro  per  la  semplificazione  e  la
pubblica amministrazione del 16 maggio 2018, emanato di concerto  con
il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno,
che nomina la Commissione RIPAM e ne definisce le competenze; 
    Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32,  convertito  dalla
legge 7 aprile 1995, n.104, e in particolare l'articolo 18, comma  1,
che prevede che il Centro di Formazione Studi - FORMEZ - subentra nei
rapporti  attivi  e  passivi   riferibili   al   Consorzio   per   la
riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM); 
    Vista la legge 12 marzo  1999,  n.  68,  recante  "Norme  per  il
diritto al lavoro dei disabili", e  in  particolare  l'articolo  3  e
l'articolo 18, comma 2, concernenti le quote d'obbligo a favore delle
categorie protette; 
    Atteso che dal prospetto informativo del Ministero per i  beni  e
le attivita' culturali, riferito al 31 dicembre  2018,  riepilogativo
della situazione occupazionale rispetto agli obblighi  di  assunzione
di personale con disabilita'  e  appartenente  alle  altre  categorie
protette, le quote di riserva di cui agli articoli 3 e 18,  comma  2,
della citata legge  68/1999  risultano  coperte,  ferma  restando  la
verifica della copertura  delle  predette  quote  d'obbligo  all'atto
dell'assunzione a valere sugli idonei ai sensi dell'articolo 1, comma
361, della legge 30 dicembre 2018, n. 145; 
    Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "Legge-quadro per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate"; 
    Visto il decreto-legge 24 giugno 2014,  n.  90,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.  114,  con  particolare
riguardo all'articolo 25, comma  9,  che  introduce  il  comma  2-bis
dell'articolo 20 della predetta legge 5 febbraio 1992, n. 104; 
    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
"Codice dell'ordinamento militare", e in particolare gli articoli 678
e 1014; 
    Visto l'articolo 37 del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
concernente   "Disposizioni   urgenti    per    la    stabilizzazione
finanziaria"; 
    Visto l'articolo 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,  n.
221; 
    Visto l'articolo 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno  2013,
n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto  2013,  n.
98, concernente "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia"; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante  "Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi"; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000,  n.  445,  contenente  il  "Testo  unico   delle   disposizioni
legislative   e   regolamentari   in   materia   di    documentazione
amministrativa"; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile  2006,
n. 184, concernente il "Regolamento recante disciplina in materia  di
accesso ai documenti amministrativi"; 
    Visto il decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante
"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni"; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  recante  il
"Codice in materia di protezione dei dati personali"; 
    Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione  delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati); 
    Visto il decreto legislativo  18  maggio  2018,  n.  51,  recante
"Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativa  alla  protezione  delle
persone fisiche con riguardo al trattamento  dei  dati  personali  da
parte delle autorita' competenti a  fini  di  prevenzione,  indagine,
accertamento e  perseguimento  di  reati  o  esecuzione  di  sanzioni
penali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio"; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  recante  il
"Codice dell'amministrazione digitale"; 
    Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,  recante  il
"Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246"; 
    Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione
della  direttiva  2006/54/CE  relativa  al   principio   delle   pari
opportunita' e della parita' di trattamento fra  uomini  e  donne  in
materia di occupazione e impiego; 
    Vista la normativa in materia di  equipollenze  ed  equiparazioni
dei titoli di studio per l'ammissione ai concorsi pubblici; 
    Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, concernente il "Bilancio
di previsione per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale  per
il triennio 2019-2021" e, in particolare, l'articolo 1, comma 361; 
    Visto il decreto legislativo  2  gennaio  2004,  n.  42,  recante
"Codice dei beni culturali e del paesaggio", ai  sensi  dell'articolo
10 della legge 6 luglio 2002, n. 37"; 
    Visto il decreto legislativo 20 ottobre  1998,  n.  368,  recante
"Istituzione del Ministero per i beni e  le  attivita'  culturali,  a
norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59"; 
    Visto il decreto-legge 31 maggio 2014,  n.  83,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  29  luglio  2014,   n.   106,   recante
"Disposizioni urgenti per la  tutela  del  patrimonio  culturale,  lo
sviluppo della cultura e il rilancio del turismo"; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  29
agosto 2014, n. 171, riguardante il  "Regolamento  di  organizzazione
del Ministero dei beni e delle attivita'  culturali  e  del  turismo,
degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e  dell'Organismo
indipendente di valutazione della performance, a norma  dell'articolo
16, comma 4, del decreto legge 24 aprile 2014, n.66,  convertito  con
modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89"; 
    Visto il  decreto  ministeriale  27  novembre  2014,  concernente
"Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale  del
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo"; 
    Visto  il  decreto  ministeriale  23   dicembre   2014,   recante
"Organizzazione e funzionamento dei musei statali"; 
    Visto  il  decreto  ministeriale  14  ottobre  2015,  concernente
"Modifiche al decreto 23  dicembre  2014  recante  'Organizzazione  e
funzionamento dei musei statali"; 
    Visto il decreto ministeriale 23 gennaio 2016, n. 43, concernente
"Modifiche  al  decreto  ministeriale  23  dicembre   2014,   recante
Organizzazione e funzionamento dei Musei Statali"; 
    Visto   il   decreto   ministeriale   2016,   n.   44,    recante
"Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attivita'  culturali
e del turismo ai sensi dell'articolo 1,  coma  327,  della  legge  28
dicembre 2015, n. 208"; 
    Visto  il   decreto   ministeriale   9   aprile   2016,   recante
"Disposizioni in materia di aree e parchi archeologici e  istituti  e
luoghi della  cultura  di  rilevante  interesse  nazionale  ai  sensi
dell'art. 6 del decreto ministeriale 23 gennaio 2016"; 
    Visto il decreto  ministeriale  19  settembre  2016,  recante  la
"Ripartizione delle dotazioni organiche  del  Ministero  dei  beni  e
delle attivita' culturali e del turismo"; 
    Visto il decreto ministeriale 24 ottobre 2016,  n.  483,  recante
"Riorganizzazione temporanea degli uffici  periferici  del  Ministero
nelle aree colpite dall'evento sismico del 24 agosto 2016,  ai  sensi
dell'articolo 54, comma 2-bis,  del  decreto  legislativo  30  luglio
1999, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni"; 
    Visto  il  decreto  ministeriale   12   gennaio   2017,   recante
"Adeguamento   delle   soprintendenze    speciali    agli    standard
internazionali in materia di musei e luoghi della cultura,  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 432, della legge 11 dicembre 2016, n.  232,  e
dell'articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015 n. 208"; 
    Visto  il  decreto  ministeriale  7  febbraio  2018,  concernente
"Modifiche  al  decreto  ministeriale  23  dicembre   2014,   recante
"Organizzazione e funzionamento dei Musei Statali"; 
    Visto l'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 12 luglio 2018, n.
86, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, ai
sensi del  quale  la  denominazione:  "Ministero  per  i  beni  e  le
attivita' culturali" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente,
la denominazione: "Ministero dei beni e delle attivita'  culturali  e
del turismo"; 
    Visto il decreto ministeriale 31  gennaio  2019,  n.  33  con  il
quale, anche alla luce del sopra menzionato decreto-legge  12  luglio
2018, n. 86, come convertito dalla legge 9 agosto  2018,  n.  97,  e'
stata  istituita  la  Commissione   di   studio   per   il   riordino
dell'organizzazione  del  Ministero  per  i  beni  e   le   attivita'
culturali; 
    Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante "Interventi per  la
concretezza  delle  azioni  delle  pubbliche  amministrazioni  e   la
prevenzione dell'assenteismo" e, in particolare, l'articolo 3; 
    Vista la nota prot. n. 22421 del 18 luglio 2019  della  Direzione
generale organizzazione del Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'
culturali, indirizzata al Dipartimento della funzione pubblica  della
Presidenza del Consiglio dei ministri, con la quale si  comunica  che
il Ministero ha stabilito di avvalersi della facolta' di deroga  alle
procedure di mobilita' di cui all'articolo 30 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 prevista dall'articolo 3, comma 8, della citata
legge 19 giugno 2019, n. 56; 
    Considerato che con nota prot.  n.  15717  del  29  maggio  2019,
pervenuta in pari data al Dipartimento della funzione pubblica  della
Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero per i beni  e  le
attivita' culturali ha adempiuto agli obblighi previsti dall'articolo
34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  e  che,  alla
scadenza del termine previsto dal comma 4 della stessa  disposizione,
non risulta avviato personale collocato in disponibilita'; 
    Considerata l'assenza, tra le vigenti graduatorie  del  Ministero
per i beni e le attivita' culturali, di idonei nel  profilo  messo  a
concorso con il presente bando; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  10
ottobre 2017 e in particolare l'articolo 13, comma 2, con il quale il
Ministero per i beni e le attivita' culturali e'  stato  autorizzato,
per gli anni 2017, 2018 e 2019 ad indire, tra gli altri, un  concorso
pubblico per un numero di cinquecento unita' di  personale  afferente
al profilo professionale  di  assistenti,  Area  funzionale  seconda,
posizione economica F1, come da Tabella  13  allegata  al  richiamato
provvedimento; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  15
novembre 2018 ed, in particolare, l'articolo 7, comma 3, con il quale
il Ministero per i beni e le attivita' culturali e' stato autorizzato
ad assumere a tempo indeterminato n.  160  unita'  di  personale  non
dirigenziale afferente al profilo professionale di  assistenti,  Area
funzionale seconda, posizione economica F1, mediante attingimento  da
graduatorie di altre pubbliche amministrazioni,  come  da  Tabella  7
allegata al richiamato provvedimento; 
    Vista la nota prot. n. 47720 del 18 luglio 2019 della  Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento  della  funzione  pubblica,
mediante la quale e' stata  accolta  la  richiesta  di  rimodulazione
delle autorizzazioni contenute nei citati d.P.C.M. 10 ottobre 2017  e
d.P.C.M. 15 novembre 2018 concernenti il reclutamento  del  personale
di Seconda Area Funzionale, cosi' come avanzata dal Ministero  per  i
beni e le attivita' culturali con nota prot. n. 10986 dell'11  aprile
2019; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  20
giugno 2019, in attesa di registrazione presso la Corte dei conti, ed
in particolare l'articolo 4, comma 1, con il quale il Ministero per i
beni e le attivita' culturali e'  stato  autorizzato,  per  gli  anni
2019, 2020 e 2021, ad indire, tra gli  altri,  procedure  concorsuali
pubbliche per il reclutamento di  n.  400  (quattrocento)  unita'  di
personale non dirigenziale, afferente  al  profilo  professionale  di
assistenti, Area funzionale seconda, posizione economica F2, come  da
Tabella 4 allegata al richiamato provvedimento, nonche' l'articolo 4,
comma 2, con cui il medesimo Ministero e' autorizzato ad  assumere  a
tempo indeterminato, tra le altre, n.  500  (cinquecento)  unita'  di
personale non dirigenziale, afferente  al  profilo  professionale  di
assistenti, Area funzionale seconda, posizione economica F2, come  da
Tabella 4 allegata al richiamato provvedimento; 
    Attesa, pertanto, la necessita' di procedere all'indizione di  un
concorso pubblico, per  esami,  per  un  numero  di  1.052  (mille  e
cinquantadue) unita' di personale afferente al profilo  professionale
di  assistente  alla  fruizione,  accoglienza   e   vigilanza,   Area
funzionale II, posizione economica F2; 
    Visto il decreto del direttore  generale  organizzazione  del  19
luglio 2019, trasmesso alla medesima data con nota  prot.  n.  22617,
con il quale il  Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'  culturali
dichiara che intende avvalersi,  per  l'espletamento  della  suddetta
procedura concorsuale, della Commissione RIPAM,  conferendo  apposita
delega; 
    Visto il contratto collettivo nazionale di  lavoro  del  comparto
Funzioni Centrali per  il  triennio  2016/2018,  sottoscritto  il  12
febbraio 2018; 
    Visto l'Accordo tra il  Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'
culturali  e  le   OO.SS.   del   20   dicembre   2010,   concernente
l'individuazione dei profili professionali del Ministero; 
 
                              Delibera: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Posti messi a concorso 
 
 
    1.  E'  indetto  un  concorso  pubblico,  per   esami,   per   il
reclutamento di n. 1.052 (mille e cinquantadue) unita'  di  personale
non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nella II  Area,
posizione economica F2,  profilo  professionale  di  assistente  alla
fruizione, accoglienza e vigilanza del Ministero  per  i  beni  e  le
attivita' culturali, per la copertura di posti presso gli uffici  del
Ministero ubicati nelle seguenti Regioni: 
    

             +-------------------------------+---------+
             |            ABRUZZO            |   30    |
             +-------------------------------+---------+
             | BASILICATA                    |   18    |
             +-------------------------------+---------+
             | CALABRIA                      |   64    |
             +-------------------------------+---------+
             | CAMPANIA                      |  200    |
             +-------------------------------+---------+
             | EMILIA ROMAGNA                |   51    |
             +-------------------------------+---------+
             | FRIULI-VENEZIA GIULIA         |    7    |
             +-------------------------------+---------+
             | LAZIO                         |  198    |
             +-------------------------------+---------+
             | LIGURIA                       |   48    |
             +-------------------------------+---------+
             | LOMBARDIA                     |   77    |
             +-------------------------------+---------+
             | MARCHE                        |   15    |
             +-------------------------------+---------+
             |MOLISE                         |   14    |
             +-------------------------------+---------+
             |PIEMONTE                       |   57    |
             +-------------------------------+---------+
             |PUGLIA                         |   36    |
             +-------------------------------+---------+
             |SARDEGNA                       |   14    |
             +-------------------------------+---------+
             |SICILIA                        |    2    |
             +-------------------------------+---------+
             |TOSCANA                        |  155    |
             +-------------------------------+---------+
             |UMBRIA                         |   20    |
             +-------------------------------+---------+
             |VENETO                         |   46    |
             +-------------------------------+---------+

    
    2. Ai sensi degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo  15
marzo 2010, n. 66, il trenta per cento  dei  posti  e'  riservato  ai
volontari in ferma  breve  e  ferma  prefissata  delle  Forze  armate
congedati senza demerito ovvero durante il periodo  di  rafferma,  ai
volontari  in  servizio  permanente,  nonche'   agli   ufficiali   di
complemento in ferma biennale e agli ufficiali  in  ferma  prefissata
che hanno completato  senza  demerito  la  ferma  contratta,  ove  in
possesso dei requisiti previsti dal bando. 
    3. Le riserve di legge, in applicazione della normativa  vigente,
e i titoli di preferenza sono valutati esclusivamente all'atto  della
formulazione della graduatoria finale di merito di cui al  successivo
articolo 9 nel limite massimo del cinquanta per cento del totale  dei
posti di cui al presente articolo.

Art. 2 Requisiti di ammissione

				Art. 2 
 
 
                       Requisiti di ammissione 
 
 
    1.  Per  l'ammissione  al  concorso  sono  richiesti  i  seguenti
requisiti, che devono essere posseduti  alla  data  di  scadenza  dei
termini di presentazione della domanda di partecipazione  nonche'  al
momento dell'assunzione in servizio: 
      a)  essere  cittadini  italiani  o  di   altro   Stato   membro
dell'Unione europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza  di
uno Stato membro che siano titolari del diritto di  soggiorno  o  del
diritto di soggiorno permanente nonche' cittadini di Paesi terzi  che
siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato  ovvero  dello
status di protezione  sussidiaria,  ai  sensi  dell'articolo  38  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.  Per  i  soggetti  di  cui
all'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  essere
in possesso dei requisiti, ove compatibili, di cui all'articolo 3 del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  7  febbraio  1994,
n.174; 
      b) avere un'eta' non inferiore a 18 anni; 
      c) essere in possesso di un diploma  di  scuola  secondaria  di
secondo grado. I candidati in possesso del  titolo  di  studio  sopra
citato, nonche' di eventuali titoli accademici rilasciati da un Paese
dell'Unione europea sono ammessi alle prove concorsuali,  purche'  il
titolo sia  stato  dichiarato  equivalente  con  provvedimento  della
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  della  funzione
pubblica, sentito il Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, ai  sensi  dell'articolo  38,  comma  3,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  ovvero  sia  stata  attivata  la
predetta procedura  di  equivalenza.  Il  candidato  e'  ammesso  con
riserva alle prove di concorso  in  attesa  dell'emanazione  di  tale
provvedimento. La dichiarazione di equivalenza va acquisita anche nel
caso  in  cui  il  provvedimento  sia  gia'  stato  ottenuto  per  la
partecipazione ad altri concorsi. La modulistica e la  documentazione
necessaria per la richiesta di equivalenza sono reperibili  sul  sito
istituzionale  della  Presidenza  del  Consiglio   dei   ministri   -
Dipartimento della funzione pubblica www.funzionepubblica.gov.it.  La
procedura di equivalenza puo' essere  attivata  dopo  lo  svolgimento
della prova preselettiva, ove  superata,  e  l'effettiva  attivazione
deve comunque essere comunicata, a pena  d'esclusione  dal  concorso,
prima dell'espletamento delle prove orali; 
      d) idoneita' fisica allo  svolgimento  delle  funzioni  cui  il
concorso  si  riferisce.  Tale  requisito   sara'   accertato   prima
dell'assunzione all'impiego; 
      e) godimento dei diritti civili e politici; 
      f) non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo; 
      g) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso
una   pubblica   amministrazione   per   persistente    insufficiente
rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego
statale, ai sensi dell'articolo 127, primo  comma,  lettera  d),  del
Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati
civili dello  Stato,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3  e  ai  sensi  delle  corrispondenti
disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali di  lavoro
relativi al personale dei vari comparti; 
      h) non aver riportato condanne penali,  passate  in  giudicato,
per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici; 
      i) per i candidati di sesso maschile, nati entro il 31 dicembre
1985, essere in posizione regolare nei  riguardi  degli  obblighi  di
leva. 
    2.  I  candidati  vengono  ammessi  alle  prove  concorsuali  con
riserva, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14 del presente
bando.

Art. 3 Procedura concorsuale

				Art. 3 
 
 
                        Procedura concorsuale 
 
 
    1. Nell'ambito della procedura concorsuale  di  cui  al  presente
bando la  Commissione  Interministeriale  RIPAM,  da  ora  in  avanti
Commissione RIPAM, svolge i compiti di cui all'articolo 2 del decreto
interministeriale del 16 maggio 2018, fatte salve le competenze della
commissione esaminatrice. Il concorso sara' espletato  in  base  alle
procedure indicate nel bando. 
    2. Per l'espletamento della fase preselettiva  e  selettiva,  sia
scritta sia orale, la Commissione RIPAM, ferme restando le competenze
della commissione esaminatrice, si avvarra' di Formez PA. 
    3. Il concorso sara' espletato in base alle procedure di  seguito
indicate, che si articolano attraverso  le  seguenti  tre  fasi:  una
prova preselettiva, secondo la disciplina dell'articolo  6,  ai  fini
dell'ammissione alla prova  scritta;  una  prova  selettiva  scritta,
secondo la disciplina dell'articolo 7,  riservata  ai  candidati  che
avranno superato la prova preselettiva di cui al precedente punto  1;
una prova selettiva orale, secondo la disciplina dell'articolo 8, che
dovra' essere sostenuta da tutti coloro che avranno superato la prova
di cui al precedente punto 2. 
    4.  All'esito  positivo  della  prova   orale,   la   commissione
esaminatrice  redigera'  la  graduatoria  di  merito  dei  candidati,
sommando i punteggi ottenuti nella prova scritta e nella prova orale. 
    5. I primi classificati nell'ambito della graduatoria  definitiva
di merito validata ai sensi dell'articolo 9 dalla Commissione  RIPAM,
in numero pari ai posti disponibili, tenuto conto delle  riserve  dei
posti di cui all'articolo 1, saranno nominati vincitori ed  assegnati
al Ministero per i beni e le attivita' culturali per  l'assunzione  a
tempo indeterminato, nel rispetto dell'articolo 1, comma  361,  della
legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Art. 4 Presentazione della domanda di ammissione, termini e modalita'

				Art. 4 
 
 
   Presentazione della domanda di ammissione, termini e modalita' 
 
 
    1. Il presente bando sara' pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale
della Repubblica Italiana - 4ª Serie speciale  "Concorsi  ed  esami".
Sara' altresi' disponibile sul sito http://riqualificazione.formez.it
e sul sito istituzionale del Ministero per  i  beni  e  le  attivita'
culturali. 
    2. Il candidato invia la domanda di ammissione  al  concorso  per
via telematica, compilando il  modulo  on  line  tramite  il  sistema
"Step-One 2019 ", all'indirizzo internet https://www.ripam.cloud. 
    3. La compilazione e l'invio on line della domanda devono  essere
completati entro il quarantacinquesimo giorno, decorrente dal  giorno
successivo  a  quello  di  pubblicazione  del  presente  bando  nella
 Gazzetta  Ufficiale della  Repubblica  italiana  -  4ª Serie  speciale
"Concorsi ed esami". Qualora il termine di scadenza  per  l'invio  on
line della domanda cada  in  un  giorno  festivo,  il  termine  sara'
prorogato al primo giorno successivo non festivo.  Saranno  accettate
esclusivamente le domande inviate entro  le  ore  23:59:59  di  detto
termine. 
    4.  La  data  di  presentazione  on   line   della   domanda   di
partecipazione al concorso e' certificata e  comprovata  da  apposita
ricevuta elettronica rilasciata, al termine della registrazione,  dal
sistema informatico che, allo  scadere  del  termine  ultimo  per  la
presentazione, non permettera' piu' l'accesso e  l'invio  del  modulo
elettronico. Ai fini della partecipazione al  concorso,  in  caso  di
piu'  invii,  si  terra'  conto  unicamente  della  domanda   inviata
cronologicamente per ultima. 
    5. Per la partecipazione al concorso dovra' essere effettuato,  a
pena di esclusione, il versamento della quota di partecipazione di  €
10,00  (dieci/00  euro)  sul  C.C.P.  n.  1046998785   (codice   IBAN
IT10Z0760103200001046998785 -  BIC/SWIFT  BPPIITRRXXX  per   bonifici
all'estero) intestato a FORMEZ PA - RIPAM  Viale  Marx  n.  15  00137
ROMA,  con  specificazione  della   Causale   "Concorso   RIPAM-MIBAC
Assistente  vigilanza".  Gli  estremi  della  relativa  ricevuta   di
pagamento dovranno essere riportati nel citato modulo elettronico. 
    6. Il contributo di ammissione non e' rimborsabile. 
    7. Nella domanda i candidati dovranno riportare: 
      a) il cognome, il nome, la data e il luogo  di  nascita  e,  se
cittadini italiani  nati  all'estero,  il  comune  italiano  nei  cui
registri di stato civile e' stato trascritto l'atto di nascita; 
      b) il codice fiscale; 
      c) la residenza, con l'esatta indicazione del numero di  codice
di avviamento postale, nonche' il recapito telefonico, il recapito di
posta elettronica e, se in possesso, il recapito di posta elettronica
certificata,  presso  cui  chiedono  di  ricevere  le   comunicazioni
relative al concorso, con l'impegno di far conoscere  tempestivamente
le eventuali variazioni; 
      d) il godimento dei diritti civili e politici; 
      e) di non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo; 
      f) di non essere stati esclusi o dispensati dall'impiego presso
una   pubblica   amministrazione   per   persistente,   insufficiente
rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego
statale, ai sensi dell'articolo 127, primo  comma,  lettera  d),  del
Testo Unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati
civili dello  Stato,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica del 10 gennaio 1957, n. 3 e ai sensi delle  corrispondenti
disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali di  lavoro
relativi al personale dei vari comparti; 
      g) di non aver riportato condanne penali, passate in giudicato,
per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici o di  non
avere procedimenti penali in corso di cui si e' a  conoscenza,  fermo
restando l'obbligo di indicarli in caso contrario; 
      h) di essere in possesso dell'idoneita' fisica all'impiego; 
      i) il possesso del titolo di studio di cui all'articolo  2  del
presente bando; 
      j)  di  procedere,  ove   necessario,   all'attivazione   della
procedura di equivalenza secondo le  modalita'  e  i  tempi  indicati
nell'articolo 2 del bando; 
      k)  il  possesso  di  eventuali  titoli  preferenziali   o   di
precedenza alla nomina previsti dall'articolo 10 del presente bando; 
      l) l'indicazione dell'eventuale titolarita'  delle  riserve  di
cui all'articolo 1 del presente bando; 
      m) l'eventuale diritto all'esenzione dalla  prova  preselettiva
ai sensi dell'articolo 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio  1992,
n. 104; 
      n) di essere in regola nei riguardi degli obblighi di leva  per
i candidati di sesso maschile nati entro il 31 dicembre 1985. 
    8. I candidati  dovranno  inoltre  dichiarare  esplicitamente  di
possedere tutti i requisiti di cui all'articolo 2 del presente bando. 
    9. I soggetti di cui all'articolo 38 del decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165 dovranno dichiarare altresi' di essere in possesso
dei requisiti, ove compatibili, di cui all'articolo 3 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n.174. 
    10. I  candidati  diversamente  abili  dovranno  specificare,  in
apposito spazio disponibile sul format elettronico, la  richiesta  di
ausili e/o tempi aggiuntivi in  funzione  del  proprio  handicap  che
andra' opportunamente documentato  con  apposita  dichiarazione  resa
dalla  Commissione  medico-legale  dell'ASL  di  riferimento   o   da
equivalente struttura pubblica. Detta dichiarazione dovra'  contenere
esplicito riferimento alle limitazioni che  l'handicap  determina  in
funzione delle procedure preselettive e selettive. La  concessione  e
l'assegnazione di ausili e/o tempi  aggiuntivi  sara'  determinata  a
insindacabile giudizio della commissione esaminatrice e sulla  scorta
della documentazione esibita e dell'esame obiettivo di ogni specifico
caso. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non  eccederanno  il  50%  del
tempo assegnato per la prova. Tutta  la  documentazione  di  supporto
alla dichiarazione resa sul proprio handicap, dovra' essere inoltrata
a    mezzo    posta     elettronica     certificata     all'indirizzo
concorsi@pec.formez.it entro e non oltre i 10 giorni successivi  alla
data di scadenza dei termini  per  la  presentazione  della  domanda,
unitamente  all'apposito  modulo  compilato  e  sottoscritto  che  si
rendera' automaticamente  disponibile  on-line  e  con  il  quale  si
autorizza il Formez PA al trattamento dei dati sensibili. Il  mancato
inoltro di tale  documentazione  non  consentira'  al  Formez  PA  di
fornire adeguatamente l'assistenza richiesta. 
    11.   Eventuali   gravi   limitazioni    fisiche,    sopravvenute
successivamente alla data di scadenza prevista al  punto  precedente,
che  potrebbero  prevedere  la  concessione  di  ausili   e/o   tempi
aggiuntivi, dovranno essere documentate  con  certificazione  medica,
che sara' valutata dalla commissione esaminatrice  la  cui  decisione
resta insindacabile e inoppugnabile. 
    12. La Commissione RIPAM, per il tramite di Formez PA, si riserva
di  effettuare  controlli  a   campione   sulla   veridicita'   delle
dichiarazioni rese dal candidato mediante il sistema "Step-One 2019".
Qualora  il  controllo  accerti  la  falsita'  del  contenuto   delle
dichiarazioni, il candidato  sara'  escluso  dalla  selezione,  ferme
restando le sanzioni penali previste dall'articolo 76 del decreto del
Presidente della Repubblica del 2000, n. 445. 
    13. La mancata esclusione dalla prova preselettiva e dalla  prova
scritta non costituisce, in ogni caso,  garanzia  della  regolarita',
ne' sana l'irregolarita' della domanda di partecipazione al concorso. 
    14.  La  Commissione  RIPAM  non  e'  responsabile  in  caso   di
smarrimento o di mancato recapito delle proprie comunicazioni inviate
al candidato quando cio' sia dipendente da dichiarazioni  inesatte  o
incomplete rese dal candidato circa il proprio  recapito,  oppure  da
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del predetto recapito
rispetto a  quello  indicato  nella  domanda,  nonche'  da  eventuali
disguidi imputabili a  fatto  di  terzo,  a  caso  fortuito  o  forza
maggiore. 
    15.  Non  saranno  considerate  valide  le  domande  inviate  con
modalita' diverse da quelle prescritte e  quelle  compilate  in  modo
difforme o incompleto rispetto a quanto prescritto nel presente bando
di concorso.

Art. 5 Commissione esaminatrice

				Art. 5 
 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
 
    1. La Commissione  RIPAM,  a  partire  da  una  rosa  di  esperti
individuata dal Segretario Generale del Ministero per  i  beni  e  le
attivita' culturali, nomina la commissione esaminatrice,  sulla  base
dei criteri previsti dal decreto del Presidente  della  Repubblica  9
maggio 1994, n. 487. La commissione esaminatrice sara' competente per
l'espletamento delle fasi di cui ai successivi articoli  6,  7  e  8.
Alla  commissione  esaminatrice  possono  essere   aggregati   membri
aggiuntivi per la valutazione della conoscenza della lingua straniera
e delle competenze informatiche. 
    2. Inoltre, la Commissione RIPAM, per esigenze di funzionalita' e
celerita' della  procedura  concorsuale,  si  riserva  la  nomina  di
sottocommissioni, in cui suddividere la  commissione  esaminatrice  a
partire dalla fase di espletamento  delle  prove  orali.  A  ciascuna
delle  sottocommissioni  non  puo'  essere  assegnato  un  numero  di
candidati inferiore a 250 (duecentocinquanta).

Art. 6 Prova preselettiva

				Art. 6 
 
 
                         Prova preselettiva 
 
 
    1. La prova  preselettiva  consiste  in  un  test,  da  risolvere
in sessanta minuti, composto da sessanta quesiti a risposta multipla,
di  cui quaranta  attitudinali  per  la  verifica   della   capacita'
logico-deduttiva, di  ragionamento  logico-matematico,  di  carattere
critico  verbale,  nonche' venti  per  la  verifica  del   grado   di
conoscenza di elementi generali di diritto del  patrimonio  culturale
(Codice dei beni culturali e  del  paesaggio),  patrimonio  culturale
italiano e normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro. 
    2.  Sono  esentati   dalla   prova   preselettiva   i   candidati
diversamente abili con percentuale di invalidita'  pari  o  superiore
all'80%, in base all'articolo 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio
1992, n. 104. 
    3. Sul sito internet http://riqualificazione.formez.it e sul sito
istituzionale del Ministero per i  beni  e  le  attivita'  culturali,
almeno 20 giorni prima  del  suo  svolgimento,  sara'  pubblicato  il
diario con l'indicazione della sede, del giorno e dell'ora in cui  si
svolgera' la suddetta prova, nonche' l'indicazione delle modalita' di
pubblicazione degli elenchi dei  candidati  ammessi  alla  successiva
fase selettiva scritta e le informazioni relative alle modalita'  del
suo svolgimento. Tale pubblicazione avra' valore di notifica a  tutti
gli effetti. 
    4. L'avviso relativo all'avvenuta pubblicazione del diario  della
prova preselettiva sara' pubblicato nella   Gazzetta   Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale  "Concorsi  ed  esami"  -  il
primo giorno utile successivo alla  pubblicazione  dello  stesso  sul
sito http://riqualificazione.formez.it e sul sito  istituzionale  del
Ministero per i beni e le attivita' culturali. 
    5. Non e' prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti. 
    6. I candidati regolarmente iscritti  on-line,  che  non  abbiano
avuto comunicazione  dell'esclusione  dal  concorso,  sono  tenuti  a
presentarsi per sostenere la prova nella sede, nel giorno e  nell'ora
indicati nel diario della prova pubblicato sul suddetto sito internet
e segnalato mediante l'avviso  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami";  i
candidati  devono   presentarsi,   con   un   valido   documento   di
riconoscimento,  la  ricevuta  e  il  modulo  di   autocertificazione
rilasciati, al momento della compilazione on line della domanda,  dal
sistema informatico "Step-One 2019 ". All'atto della  presentazione  a
sostenere  la  prova  preselettiva,  i  candidati  dovranno  altresi'
sottoscrivere il  predetto  modulo  nel  quale  attestano,  sotto  la
propria responsabilita', la veridicita' di quanto indicato in sede di
compilazione della domanda di partecipazione al concorso. 
    7. L'assenza dalla prova per qualsiasi causa, ancorche' dovuta  a
forza maggiore, comporta l'esclusione dal concorso. 
    8.  Correzione,  abbinamento  e  superamento  della  prova:   gli
elaborati relativi alla prova,  consegnati  dai  candidati  in  forma
anonima, saranno custoditi in busta sigillata.  La  correzione  degli
stessi  ed  il  successivo  abbinamento  con  i  nomi  dei  candidati
avverranno pubblicamente. 
    9. La Commissione RIPAM,  avvalendosi  del  supporto  tecnico  di
Formez PA,  ricorrera'  all'uso  di  sistemi  informatizzati  per  la
costruzione, il sorteggio e la correzione della prova. 
    10. A ciascuna risposta sara' attribuito il seguente punteggio: -
Risposta esatta: +1 punto; - Mancata risposta o risposta per la quale
siano state marcate due o piu' opzioni: 0 punti; - Risposta errata: -
0,33 punti. 
    11.  La  prova  preselettiva  sara'  superata  da  un  numero  di
candidati pari a cinque volte il numero dei posti messi  a  concorso.
Tale numero potra' essere superiore in caso di candidati  collocatisi
ex-aequo all'ultimo posto utile in ordine di graduatoria. 
    12.  Verra'  formulata  apposita  graduatoria  sulla   base   del
punteggio conseguito. I  candidati  che  avranno  superato  la  prova
resteranno  anonimi  fino  alla  conclusione  delle   operazioni   di
abbinamento di tutti gli elaborati che  avverranno  mediante  lettura
ottica. 
    13. Gli elenchi alfabetici degli ammessi alla prova scritta,  con
il diario recante l'indicazione della sede, del giorno e dell'ora  in
cui si svolgera', nonche' le indicazioni in merito allo  svolgimento,
fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, comma 6, del presente
bando, saranno pubblicati sul sito  http://riqualificazione.formez.it
e sul sito istituzionale del Ministero per  i  beni  e  le  attivita'
culturali. L'avviso  di  convocazione  per  la  prova  scritta  sara'
pubblicato  almeno  venti  giorni  prima  dello   svolgimento.   Tale
pubblicazione  avra'  valore   di   notifica.   Della   summenzionata
pubblicazione  e'  data  notizia  nella  Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica Italiana, IV Serie speciale "Concorsi ed Esami", il  primo
giorno utile successivo alla pubblicazione della stessa sui  predetti
siti. 
    14. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre
alla formazione del voto finale di merito. 
    15. La prova preselettiva si svolgera' a Roma. 
    16. Durante la prova i candidati  non  possono  introdurre  nella
sede di esame carta da scrivere, pubblicazioni,  raccolte  normative,
vocabolari, testi, appunti di qualsiasi natura e telefoni cellulari o
altri dispositivi mobili idonei alla  memorizzazione  o  trasmissione
dati o allo svolgimento di calcoli matematici, ne' possono comunicare
tra loro. In caso di violazione di tali disposizioni  la  commissione
esaminatrice dispone l'immediata esclusione dal concorso.

Art. 7 Prova scritta

				Art. 7 
 
 
                            Prova scritta 
 
 
    1.  La  fase  si  articola  in  una  prova   selettiva   scritta,
finalizzata alla verifica della conoscenza delle materie indicate  di
seguito e consiste in un'unica prova composta da quesiti  a  risposta
multipla. 
    2. La prova  vertera'  sulle  seguenti  materie:  -  elementi  di
diritto del patrimonio culturale (Codice dei  beni  culturali  e  del
paesaggio); - nozioni generali sul patrimonio culturale  italiano;  -
elementi di organizzazione, ordinamento e  competenze  del  Ministero
per  i  beni  e  le  attivita'  culturali;  -  elementi  di   diritto
amministrativo; - normativa in materia  di  salute  e  sicurezza  nei
luoghi di lavoro; - disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze
della pubblica  amministrazione.  Nell'ambito  della  medesima  prova
scritta si procedera' all'accertamento della conoscenza della  lingua
inglese, delle tecnologie informatiche e della  comunicazione  e  del
Codice dell'amministrazione digitale. 
    3. Alla prova scritta sara' assegnato un punteggio massimo di  30
punti e alla prova orale saranno ammessi i candidati che nella  prova
scritta     abbiano     conseguito     una      votazione      minima
di ventuno/trentesimi, cosi' articolata: -  16,8/24:  per  i  quesiti
sulle materie indicate al comma 2; - 2,1/3: per i quesiti  di  lingua
inglese; - 2,1/3: per i quesiti sulle tecnologie informatiche e della
comunicazione e sul Codice dell'Amministrazione digitale. 
    4. I candidati  devono  presentarsi  nella  sede,  nel  giorno  e
all'ora stabilita, con un valido documento  di  riconoscimento  e  la
ricevuta  rilasciata  dal  sistema  informatico  al   momento   della
compilazione on-line della domanda. All'atto  della  presentazione  a
sostenere  la  prova  scritta,  i  candidati  esonerati  dalla  prova
preselettiva,  dovranno   altresi'   sottoscrivere   il   modulo   di
autocertificazione  precedentemente  rilasciato,  al  momento   della
compilazione on line della domanda, dal sistema informatico "Step-One
2019", nel quale attestano,  sotto  la  propria  responsabilita',  la
veridicita' di quanto indicato in sede di compilazione della  domanda
di partecipazione al concorso. 
    5. L'assenza dalla sede di svolgimento della prova nella  data  e
nell'ora stabilita per qualsiasi  causa,  ancorche'  dovuta  a  forza
maggiore, comportera' l'esclusione dal concorso. 
    6. Il numero dei quesiti e il tempo di  svolgimento  della  prova
concesso ai candidati saranno fissati dalla commissione  esaminatrice
e comunicati mediante il sito http://riqualificazione.formez.it e  il
sito del Ministero per i beni e  le  attivita'  culturali  almeno  20
giorni prima dalla data di svolgimento della prova. 
    7. Non e' prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti. 
    8. Durante la prova i candidati non possono introdurre nella sede
di  esame  carta  da  scrivere,  pubblicazioni,  raccolte  normative,
vocabolari, testi, appunti di qualsiasi natura e telefoni cellulari o
altri dispositivi mobili idonei alla  memorizzazione  o  trasmissione
dati o allo svolgimento di calcoli matematici, ne' possono comunicare
tra loro. In caso di violazione di tali disposizioni  la  commissione
esaminatrice dispone l'immediata esclusione dal concorso. 
    9. La prova scritta e' corretta in forma anonima. 
    10. L'elenco dei  candidati  ammessi  alla  prova  orale,  con  i
relativi punteggi, per il  profilo  professionale  messo  a  concorso
sara'    pubblicato,    in    ordine     alfabetico,     sul     sito
http://riqualificazione.formez.it  e  sul  sito   istituzionale   del
Ministero per i beni e le attivita' culturali.

Art. 8 Prova orale e stesura della graduatoria di merito

				Art. 8 
 
 
          Prova orale e stesura della graduatoria di merito 
 
 
    1. L'avviso di convocazione per la prova orale  sara'  pubblicato
sul sito http://riqualificazione.formez.it e sul  sito  istituzionale
del Ministero per i beni e le attivita' culturali almeno venti giorni
prima del suo svolgimento. Tale avviso avra'  valore  di  notifica  a
tutti gli effetti. 
    2.  La  prova  selettiva  orale,  consistente  in  un   colloquio
interdisciplinare volto ad accertare la preparazione e  la  capacita'
professionale dei candidati sulle materie della prova scritta di  cui
al precedente articolo 7,  dovra'  essere  sostenuta  da  coloro  che
avranno superato la prova scritta. 
    3. La commissione esaminatrice, d'intesa con la Commissione RIPAM
e avvalendosi del supporto  tecnico  di  Formez  PA,  si  riserva  di
pubblicare      sul      sito      http://riqualificazione.formez.it,
contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di convocazione  della
prova orale, eventuali indicazioni di  dettaglio  in  merito  al  suo
svolgimento. 
    4.  Alla  prova  orale  sara'  assegnato  un  punteggio   massimo
di trenta punti e la stessa si intendera'  superata  se  sara'  stato
raggiunto il punteggio minimo di ventuno/trentesimi. 
    5. Ultimata la prova orale, la commissione esaminatrice  stilera'
la graduatoria finale di merito sulla base del punteggio  complessivo
conseguito nelle due prove selettive (una prova scritta e  una  prova
orale). 
    6. La graduatoria finale di merito e' espressa in sessantesimi. 
    7. La graduatoria finale di merito e' trasmessa dalla commissione
esaminatrice alla Commissione RIPAM.

Art. 9 Validazione e pubblicita' della graduatoria finale di merito e comunicazione dell'esito del concorso

				Art. 9 
 
 
Validazione e  pubblicita'  della  graduatoria  finale  di  merito  e
                comunicazione dell'esito del concorso 
 
 
    1.  La  graduatoria  finale  di  merito  sara'   validata   dalla
Commissione RIPAM e trasmessa al Ministero per i beni e le  attivita'
culturali. 
    2.  L'avviso  relativo   alla   avvenuta   validazione   e   alla
pubblicazione della predetta graduatoria sara'  pubblicato  sul  sito
http://riqualificazione.formez.it,   sul   sito   istituzionale   del
Ministero per i beni  e  le  attivita'  culturali  e  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi  ed
esami". 
    3. Ogni comunicazione ai candidati sara' in ogni caso  effettuata
mediante    pubblicazione    di    specifici    avvisi    su     sito
http://riqualificazione.formez.it nonche' sul sito del Ministero  per
i beni e le attivita' culturali. Tale pubblicazione avra'  valore  di
notifica a tutti gli effetti.

Art. 10 Preferenze e precedenze

				Art. 10 
 
 
                       Preferenze e precedenze 
 
 
    1. A parita' di merito, ai sensi dell'articolo 5 del decreto  del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, sono preferiti: 
      a. gli insigniti di medaglia al valor militare; 
      b. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 
      c. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; d. i mutilati ed
invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 
      e. gli orfani di guerra; 
      f. gli orfani di caduti per fatto di guerra; 
      g. gli orfani di caduti per servizio  nel  settore  pubblico  e
privato; 
      h. i feriti in combattimento; 
      i. gli insigniti di croce di guerra  o  di  altra  attestazione
speciale di merito di guerra nonche' i capi di famiglia numerosa; 
      j.  i  figli  dei  mutilati  e  degli  invalidi  di  guerra  ex
combattenti; 
      k. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 
      l. i figli dei mutilati  e  degli  invalidi  per  servizio  nel
settore pubblico e privato; 
      m. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non  risposati  e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra; 
      n. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non  risposati  e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra; 
      o. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non  risposati  e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico o privato; 
      p.  coloro  che  abbiano  prestato   servizio   militare   come
combattenti; 
      q. coloro che abbiano prestato lodevole  servizio  a  qualunque
titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha  indetto
il concorso; 
      r. i coniugati ed i non coniugati con riguardo  al  numero  dei
figli a carico; 
      s. gli invalidi e i mutilati civili; 
      t. i militari volontari  delle  forze  armate  congedati  senza
demerito al termine della ferma o rafferma. 
    2. Costituiscono, altresi', titoli di  preferenza  a  parita'  di
merito: 
      a. avere svolto, con esito  positivo,  l'ulteriore  periodo  di
perfezionamento  presso  l'ufficio   per   il   processo   ai   sensi
dell'articolo 16-octies, comma 1-quater del decreto-legge 18  ottobre
2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge  17  dicembre
2012, n. 221, come modificato dall'articolo 50 del  decreto-legge  24
giugno 2014, n. 90, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11
agosto 2014, n. 114; 
      b. avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo
presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  15  luglio  2011,  n.  111,  pur  non   facendo   parte
dell'ufficio per  il  processo,  cosi'  come  indicato  dall'articolo
16-octies, comma 1-quinques del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
come modificato dall'articolo 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n.
90, convertito, con modificazioni, dalla legge  11  agosto  2014,  n.
114. 
    3. A parita' di merito e di titoli ai sensi dell'articolo  5  del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio  1994,  n.  487,  la
preferenza e' determinata: 
      a. dal numero dei figli a carico, indipendentemente  dal  fatto
che il candidato sia coniugato o meno; 
      b. dall'aver prestato lodevole servizio  nelle  amministrazioni
pubbliche. Costituisce, altresi', titolo di preferenza a  parita'  di
merito e di titoli l'avere  svolto,  con  esito  positivo,  lo  stage
presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 73, comma 14, del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9  agosto
2013, n. 98. 
    4. Se a conclusione delle operazioni di  valutazione  dei  titoli
preferenziali due o piu' candidati si collocano in pari posizione, e'
preferito il candidato piu' giovane di eta'. I predetti titoli devono
essere posseduti al termine di scadenza per  la  presentazione  della
domanda  ed  essere  espressamente  dichiarati   nella   domanda   di
ammissione alle prove concorsuali. 
    5. Entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal
giorno successivo a quello in cui ha sostenuto  la  prova  orale  con
esito positivo, il candidato che  intende  far  valere  i  titoli  di
preferenza elencati nel  presente  articolo,  avendoli  espressamente
dichiarati nella domanda di ammissione al concorso, deve presentare o
far pervenire, a mezzo posta  elettronica  certificata  all'indirizzo
concorsi@pec.formez.it, le relative dichiarazioni sostitutive di  cui
agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica  28
dicembre 2000, n.  445,  accompagnate  dalla  copia  fotostatica  non
autenticata di uno  dei  documenti  di  riconoscimento  in  corso  di
validita' tra quelli previsti dall'articolo 35 del D.P.R. n. 445  del
2000. Nella dichiarazione sostitutiva  il  candidato  deve  indicare,
fatta eccezione per i titoli di cui al comma 1, lettera r) e comma 3,
lettera a del presente articolo, l'amministrazione che ha  emesso  il
provvedimento di conferimento del titolo di preferenza e la  data  di
emissione. 
    6. Dalle dichiarazioni sostitutive deve risultare il possesso dei
titoli di preferenza alla data di scadenza del termine utile  per  la
presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 11 Assunzione in servizio

				Art. 11 
 
 
                       Assunzione in servizio 
 
 
    1. L'assunzione dei vincitori avverra' compatibilmente ai  limiti
imposti dalla vigente normativa in materia di  vincoli  finanziari  e
regime delle assunzioni. 
    2. I candidati  dichiarati  vincitori  del  concorso  di  cui  al
presente bando saranno invitati,  a  partire  dal  candidato  che  ha
conseguito  il  punteggio  piu'  elevato   secondo   l'ordine   della
graduatoria finale di merito, a scegliere una  sede  di  assegnazione
tra quelle disponibili. 
    3.  Successivamente  all'assunzione  in  servizio  dei  candidati
dichiarati  vincitori,  le  sedi  che  eventualmente  si   renderanno
nuovamente disponibili, a seguito di rinunce, ovvero  interruzioni  a
vario titolo, del rapporto di lavoro instaurato con il Ministero  per
i beni e  le  attivita'  culturali,  che  siano  intervenute  durante
l'espletamento del periodo di prova come  disciplinato  dall'articolo
14 del CCNL comparto Funzioni Centrali 2016-2018, non potranno essere
oggetto di riassegnazione a favore di coloro i quali siano stati gia'
assegnati ad altra sede in  qualita'  di  vincitori  della  procedura
concorsuale di cui al presente bando. 
    4. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 361,  della
legge 30 dicembre 2018, n. 145. 
    5. I candidati dichiarati  vincitori  del  concorso  oggetto  del
presente  bando  saranno  assunti,  con  riserva  di  controllare  il
possesso dei requisiti dichiarati in domanda, mediante la stipula  di
un contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, secondo  la
disciplina prevista dal  contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro
vigente al momento  dell'immissione  in  servizio,  per  l'assunzione
nella Area II del personale non dirigenziale, posizione economica F2,
del Ministero per i  beni  e  le  attivita'  culturali,  nel  profilo
professionale di assistente alla fruizione, accoglienza e vigilanza. 
    6. Ai sensi dell'articolo 15, comma 2-ter, del  decreto-legge  31
maggio 2014, n. 83, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  29
luglio 2014, n. 106, la durata temporale dell'obbligo  di  permanenza
nella sede di prima  destinazione,  di  cui  all'articolo  35,  comma
5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' di tre anni. 
    7. Al momento dell'assunzione, il vincitore deve  presentare  una
dichiarazione circa l'insussistenza di situazioni di incompatibilita'
richiamate dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165. 
    8. Non si procede all'instaurazione del rapporto  di  lavoro  nei
confronti dei candidati  che  abbiano  superato  il  limite  di  eta'
previsto dalla vigente normativa in materia pensionistica.

Art. 12 Accesso agli atti

				Art. 12 
 
 
                          Accesso agli atti 
 
 
    1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti
della procedura concorsuale, ai sensi delle vigenti  disposizioni  di
legge. 
    2.  Ai  candidati  che  sosterranno  la   prova   scritta   sara'
consentito, mediante l'apposito sistema  telematico  "atti  on  line"
disponibile  sul  sito  http://riqualificazione.formez.it  e   previa
attribuzione  di  password  personale  riservata,  accedere  per  via
telematica agli atti concorsuali relativi ai propri elaborati. 
    3. Con la presentazione  della  domanda  di  partecipazione  alla
presente procedura il candidato dichiara di  essere  consapevole  che
eventuali richieste di accesso agli atti da  parte  dei  partecipanti
saranno evase da Formez PA previa informativa ai  titolari  di  tutti
gli atti oggetto  delle  richieste  e  facenti  parte  del  fascicolo
concorsuale del candidato. A  tal  fine  i  candidati,  nel  caso  di
legittimo esercizio del diritto di accesso, autorizzano la visione  e
l'estrazione di copie degli atti inerenti la procedura medesima. 
    4. Per le spese di segreteria e/o di riproduzione degli atti  non
consultabili on line con le proprie  credenziali,  i  candidati  sono
tenuti a versare sul C/C Ripam di cui al precedente  articolo  4,  la
quota prevista dal "Regolamento per l'accesso ai documenti formati  o
detenuti  da  Formez  PA  e  a  quelli  oggetto   di   pubblicazione"
disponibile sul sito http://riqualificazione.formez.it. All'atto  del
versamento occorrera' indicare la causale "Accesso agli atti concorso
Area II - MIBAC". La ricevuta dell'avvenuto versamento dovra'  essere
esibita al momento della presentazione presso la sede  Formez  PA  di
Roma per la visione e riproduzione degli atti richiesti. 
    5. Il Responsabile Unico del Procedimento  e'  l'Area  Produzione
preposta alle attivita' RIPAM.

Art. 13 Trattamento dei dati personali

				Art. 13 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    1.  I  dati  raccolti  con  la  domanda  di  partecipazione  alla
procedura  di  selezione  saranno  trattati  esclusivamente  per   le
finalita' connesse all'espletamento della procedura stessa e  per  le
successive attivita' inerenti l'eventuale procedimento di assunzione,
nel rispetto della normativa specifica. 
    2. I dati  forniti  dai  candidati  per  la  partecipazione  alla
selezione pubblica potranno essere inseriti in apposite banche dati e
potranno essere trattati e conservati, nel  rispetto  degli  obblighi
previsti dalla normativa vigente e per il tempo  necessario  connesso
alla gestione della  procedura  selettiva  e  delle  graduatorie,  in
archivi  informatici/cartacei  per  i   necessari   adempimenti   che
competono al Formez PA, alla Commissione  RIPAM  e  alla  commissione
esaminatrice  in  ordine  alle  procedure  selettive,   nonche'   per
adempiere a specifici obblighi imposti da leggi, regolamenti e  dalla
normativa comunitaria. 
    3. Il conferimento dei dati e'  obbligatorio  ed  il  rifiuto  di
fornire gli stessi comportera' l'impossibilita'  di  dar  corso  alla
valutazione della domanda di partecipazione alla  selezione,  nonche'
agli adempimenti conseguenti e inerenti alla procedura concorsuale. 
    4. I dati personali in questione saranno trattati,  nel  rispetto
delle disposizioni di legge, con l'impiego  di  misure  di  sicurezza
atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i  dati
si riferiscono. 
    5. Il titolare del trattamento dei dati e' Formez  PA,  con  sede
legale e amministrativa in viale Marx, 15 00137 Roma; il responsabile
del  trattamento  e'  il  Dirigente  dell'"Area   Obiettivo   RIPAM".
Incaricati del trattamento sono le persone preposte alla procedura di
selezione  individuate  da  Formez  PA  nell'ambito  della  procedura
medesima. 
    6. I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti,
pubblici e privati, quando cio' e' previsto da disposizioni di  legge
o di regolamento. 
    7. I dati personali potranno essere  oggetto  di  diffusione  nel
rispetto delle delibere dell'Autorita' Garante per la protezione  dei
dati personali. La graduatoria, approvata dagli organi competenti  in
esito alla selezione  verra'  diffusa  mediante  pubblicazione  nelle
forme previste dalle norme in materia e, nel rispetto dei principi di
pertinenza   e   non   eccedenza,   attraverso   il   sito   internet
http://riqualificazione.formez.it    e/o    attraverso    il     sito
istituzionali del Ministero per i beni e le attivita' culturali. 
    8. L'interessato potra' esercitare, alle condizioni e nei  limiti
di cui al Regolamento UE 2016/679, i diritti previsti dagli  articoli
15 e seguenti dello stesso: l'accesso ai propri  dati  personali,  la
rettifica  o  la  cancellazione  dei   dati,   la   limitazione   del
trattamento, la portabilita' dei dati, l'opposizione al  trattamento.
L'interessato potra', altresi', esercitare  il  diritto  di  proporre
reclamo all'Autorita' Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 14 Norme di salvaguardia

				Art. 14 
 
 
                        Norme di salvaguardia 
 
 
    1. Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione,
in quanto compatibile, la normativa nazionale vigente in materia. 
    2. Alla procedura concorsuale oggetto del presente bando  non  si
applica - tenuto  conto  della  specialita'  della  procedura,  della
necessita' della uniformita'  della  stessa,  della  simultaneita'  e
della globalita' dell'iter, alla luce della delega  ex  articolo  35,
comma 5,  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  -  la
disciplina regolamentare in materia di concorsi del Ministero  per  i
beni e le attivita' culturali. 
    3.  Avverso  il  presente  bando  e'  ammesso  ricorso  in   sede
giurisdizionale  al  Tribunale  Amministrativo  Regionale  del  Lazio
entro sessanta  giorni  dalla  data  di   pubblicazione   o   ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi  giorni
dalla stessa data. 
    4. Resta ferma la facolta' della Commissione  RIPAM  di  disporre
con provvedimento motivato,  in  qualsiasi  momento  della  procedura
concorsuale, l'esclusione dal concorso, per  difetto  dei  prescritti
requisiti,  per  la  mancata   o   incompleta   presentazione   della
documentazione prevista o in esito  alle  verifiche  richieste  dalla
medesima procedura concorsuale. 
    5. Il Ministero per i beni e le attivita'  culturali  si  riserva
analoga facolta', disponendo di non  procedere  all'assunzione  o  di
revocare la medesima, in caso di  accertata  mancanza,  originaria  o
sopravvenuta,  dei  requisiti  richiesti  per  la  partecipazione  al
concorso. 
 
        Roma, 31 luglio 2019 
 
 
             p. il Dipartimento della funzione pubblica 
                               Barila' 
 
 
            p. il Ministero dell'economia e delle finanze 
                              Castaldi 
 
 
                    p. il Ministero dell'interno 
                              Perrotta

Torna su