COMMISSIONE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO RIPAM Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quarantaquattro posti di funzionario dell'area della promozione culturale, terza area F1, del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. (18E06916)

Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 56 del 17-07-2018

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  • Scheda di sintesi
  • Concorso
  • Allegati
  • Titolo: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quarantaquattro posti di funzionario dell'area della promozione culturale, terza area F1, del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. (18E06916)
  • Categoria: Altri enti
  • Ente: COMMISSIONE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO RIPAM
  • Data: 17-07-2018
  • Scadenza: 31-08-2018

Art. 1 Posti a concorso

			LA COMMISSIONE RIPAM 
 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n.  3,  con  il  quale  e'  stato  approvato  il  testo  unico  delle
disposizioni concernenti lo  Statuto  degli  impiegati  civili  dello
Stato, e successive modifiche ed integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  maggio  1957,
n. 686, relativo alle norme di esecuzione del citato testo  unico,  e
successive modifiche ed integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio  1967,
n. 18, e successive  modifiche  contenente  disposizioni  legislative
speciali riguardanti l'Ordinamento dell'amministrazione degli  Affari
esteri; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, e successive modificazioni ed  integrazioni,  concernente  il
"Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le  modalita'  di  svolgimento  dei  concorsi,  dei
concorsi unici  e  delle  altre  forme  di  assunzione  nei  pubblici
impieghi"; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive
modificazioni    ed    integrazioni,    recante    "Norme    generali
sull'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni
pubbliche"; 
    Visto il decreto legislativo del 25 maggio 2017  n.  75,  recante
"Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a),  e  2,  lettere
b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g),  h),  l),
m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015,  n.  124,  in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"; 
    Visto in particolare l'art. 22,  comma  15,  del  citato  decreto
legislativo,  relativo  alla  facolta',  in   capo   alle   pubbliche
amministrazioni  per  il  triennio  2018-2020   di   valorizzare   le
professionalita'  interne  attraverso  procedure  selettive  per   la
progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, e che dette
procedure determinano la corrispondente riduzione  della  percentuale
di riserva di posti destinata al personale interno di cui all'art. 52
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  facolta'  di  cui  il
Ministero degli affari esteri  e  della  Cooperazione  internazionale
intendera' avvalersi; 
    Vista la legge 22 dicembre 1990, n. 401, concernente  la  riforma
degli istituti italiani di cultura e  interventi  per  la  promozione
della cultura e della lingua italiana all'estero; 
    Visto il decreto interministeriale 27 aprile 1995, n. 392 recante
il regolamento sull'organizzazione, il funzionamento  e  la  gestione
finanziaria ed  economico-patrimoniale  degli  istituti  italiani  di
cultura all'estero; 
    Vista la legge 28 luglio 1999, n.  266,  contenente  disposizioni
relative al personale del  Ministero  degli  affari  esteri  e  della
Cooperazione internazionale; 
    Visto il decreto interministeriale 18 ottobre 2006, n.  292,  con
il quale e' stato adottato il regolamento recante la  disciplina  per
il reclutamento del personale dell'area della  promozione  culturale,
area funzionale C, posizione economica C1, profilo  professionale  di
"addetto/coordinatore  linguistico",  oggi  area  funzionale   terza,
fascia retributiva 1, profilo professionale di "funzionario dell'area
della promozione culturale"; 
    Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme in favore
dei privi della vista per l'ammissione ai pubblici concorsi; 
    Vista  la  legge  5  febbraio  1992,   n.   104,   e   successive
modificazioni   ed   integrazioni,   recante   "Legge   quadro    per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate"; 
    Visto il decreto-legge 24 giugno  2014,  n.  90,  convertito  con
modificazioni nella legge 11 agosto 2014,  n.  114,  con  particolare
riguardo all'art. 25, comma 9,  che  ha  introdotto  il  comma  2-bis
dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104; 
    Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, e  successive  modificazioni
ed  integrazioni,  recante  "Norme  per  il  diritto  al  lavoro  dei
disabili"  ed  in  particolare  l'art.  3  e  l'art.  18,  comma   2,
concernenti le quote d'obbligo occupazionale a favore delle  suddette
categorie protette; 
    Atteso che dal "Prospetto informativo disabili", riferito  al  31
dicembre 2017, riepilogativo della situazione occupazionale  rispetto
agli obblighi di assunzione di personale  disabile  e/o  appartenente
alle altre categorie protette la quota di riserva di cui all'art. 18,
comma 2, della citata legge n. 68/1999 risulta coperta; 
    Atteso  che,  in  base  al  richiamato   "Prospetto   informativo
disabili", la quota di riserva di cui all'art. 3 della  citata  legge
n. 68/1999  risulta  scoperta,  ferma  restando   la   programmazione
prevista dalla Convenzione tra il Maeci e la Citta' metropolitana  di
Roma Capitale, "S.I.L.D. - Servizio inserimento lavorativo disabili",
stipulata ai sensi  dell'art.  11  della  citata  legge  in  data  28
settembre 2016 relativamente al triennio 2017-2019; 
    Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,  concernente
il "Codice  delle  pari  opportunita'  tra  uomo  e  donna,  a  norma
dell'art. 6 della legge 8 novembre 2005, n. 246; 
    Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione
della  direttiva  2006/54/CE  relativa  al   principio   delle   pari
opportunita' e della parita' di trattamento fra  uomini  e  donne  in
materia di occupazione e impiego; 
    Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n.  215,  concernente
l'attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parita' di trattamento
tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica; 
    Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n.  216,  concernente
l'attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parita' di trattamento
tra  le  persone  senza  distinzione  di  religione,  di  convinzioni
personali, di handicap, di eta' e di orientamento sessuale; 
    Visto il decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150  recante
"Attuazione  della  legge  4  marzo  2009,  n.  15,  in  materia   di
ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro   pubblico   e   di
efficienza  e  trasparenza  delle  pubbliche   amministrazioni",   in
particolare gli articoli 24, comma 1 e 62 che  modificano  l'art.  52
del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165; 
    Visto l'art. 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,
relativo alla riserva di posti per i volontari delle FF.AA.; 
    Visto il decreto-legge del 31 agosto 2013,  n.  101,  convertito,
con modificazioni,  dalla  legge  30  ottobre  2013,  n.125,  recante
"Disposizioni  urgenti  per  il   perseguimento   di   obiettivi   di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni"; 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  7
febbraio 1994, n. 174, recante norme sull'accesso di cittadini  degli
Stati membri  dell'Unione  europea  ai  posti  di  lavoro  presso  le
amministrazioni pubbliche; 
    Visto l'art. 1, comma 1, lettera d), del  succitato  decreto  del
Presidente del Consiglio n. 174/94, ai sensi del quale  non  si  puo'
prescindere dal possesso della cittadinanza italiana per i posti  dei
ruoli del Ministero degli affari esteri, eccettuati i posti a cui  si
accede in applicazione dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987,  n.
56; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 3 novembre 1999, n. 509  recante  "Regolamento  recante
norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei"; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 22 ottobre 2004,  n.  270,  recante  norme  concernenti
l'autonomia didattica degli atenei; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 9 luglio 2009 in materia di equiparazioni  tra  diplomi
di lauree di  vecchio  ordinamento,  lauree  specialistiche  (LS)  ex
decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n.  270/2004,
ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 9 luglio 2009 in materia di  equiparazione  tra  classi
delle lauree di cui all'ex decreto n. 509/1999 e classi delle  lauree
di cui all'ex decreto n. 270/2004, ai fini  della  partecipazione  ai
pubblici concorsi; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 29 aprile 2016, n. 288 ed, in particolare, la tabella 1
relativa  ai  "Raggruppamenti  dei   corsi   di   studio   per   Area
disciplinare". 
    Vista la normativa in materia di  equipollenze  ed  equiparazione
dei titoli di studio per l'ammissione ai concorsi pubblici; 
    Vista la circolare della Presidenza del Consiglio  dei  ministri,
Dipartimento della funzione pubblica, 8 novembre 2005, n. 4/2005,  in
particolare laddove si stabilisce  che  "alle  procedure  relative  a
qualifiche e profili professionali per i quali e' richiesto  il  solo
diploma di laurea (DL) possono essere ammessi anche i soggetti muniti
della nuova laurea di primo livello (L)" di cui al succitato  decreto
ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive  modificazioni
ed integrazioni, recante "Nuove  norme  in  materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000,  n.  445,  contenente  il  testo   unico   delle   disposizioni
legislative   e   regolamentari   in   materia   di    documentazione
amministrativa; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile  2006,
n. 184, concernente il "Regolamento recante disciplina in materia  di
accesso ai documenti amministrativi"; 
    Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 come modificato
dal decreto-legge 25 maggio 2016, n. 97 in materia di riordino  della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte  delle
pubbliche amministrazioni; 
    Visto il decreto del Ministro degli  affari  esteri  7  settembre
1994, n. 604, "regolamento recante  norme  per  la  disciplina  delle
categorie di documenti sottratti al diritto di accesso  ai  documenti
amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 4,  della  legge  7
agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"; 
    Assolti gli obblighi di comunicazione di cui all'art. 34-bis e di
mobilita' di cui all'art. 30 del sopracitato decreto  legislativo  n.
165/2001,  concernente  disposizioni  in  materia  di  mobilita'  del
personale delle pubbliche amministrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  25
luglio 2013 pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale  della  Repubblica
Serie  generale  n.  232  del   3   ottobre   2013    concernente   la
rideterminazione  delle  dotazioni  organiche  del  personale   della
carriera diplomatica, delle  qualifiche  dirigenziali  e  delle  aree
prima, seconda e terza del Ministero  degli  affari  esteri  e  della
Cooperazione internazionale; 
    Constatata l'effettiva e concreta  disponibilita'  dei  posti  in
organico  nel  profilo  di  funzionario  dell'area  della  promozione
culturale, terza area, fascia retributiva 1; 
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
"Codice in materia di protezione dei dati personali"; 
    Visto il  decreto  ministeriale  del  23  giugno  2004,  n.  225,
concernente il regolamento di attuazione dell'art. 20, commi 2  e  3,
dell'art. 21 e dell'art. 181,  comma  1,  lettera  a)  del  succitato
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 
    Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione  delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati); 
    Visto il decreto  legislativo  18  maggio  2018,  n.  51  recante
"Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativa  alla  protezione  delle
persone fisiche con riguardo al trattamento  dei  dati  personali  da
parte delle autorita' competenti a  fini  di  prevenzione,  indagine,
accertamento e  perseguimento  di  reati  o  esecuzione  di  sanzioni
penali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio"; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  e  successive
modificazioni     ed     integrazioni,     recante     il     "Codice
dell'amministrazione digitale"; 
    Visto  l'art.  8  del  decreto-legge  9  febbraio  2012,  n.   5,
convertito, con modificazioni,  con  legge  4  aprile  2012,  n.  35,
recante "Disposizioni urgenti in  materia  di  semplificazioni  e  di
sviluppo"; 
    Visto  il  decreto  interministeriale  del  25  luglio  1994,  di
istituzione della Commissione interministeriale per l'attuazione  del
Progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (Ripam),
composta  dai  rappresentanti  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze,  del  Ministro  per  la  semplificazione   e   la   pubblica
amministrazione, e del Ministro dell'interno; 
    Visto il  decreto  del  Ministro  per  la  semplificazione  e  la
pubblica amministrazione del 16 maggio 2018, emanato di concerto  con
il Ministro per l'economia e il Ministro dell'interno che  nomina  la
Commissione interministeriale Ripam e ne definisce le competenze; 
    Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32,  convertito  dalla
legge 7 aprile 1995 n. 104, che al comma 1 dell'art. 18, prevede  che
il Centro di formazione studi - Formez - subentra nei rapporti attivi
e passivi riferibili  al  Consorzio  per  la  riqualificazione  delle
pubbliche amministrazioni (Ripam); 
    Considerato che per  l'espletamento  della  fase  preselettiva  e
selettiva, sia scritta sia orale,  la  Commissione  interministeriale
Ripam, ferme restando le competenze della  commissione  esaminatrice,
potra' avvalersi di Formez PA; 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  4
aprile 2017, recante "Autorizzazione ad assumere unita' di personale,
ai sensi dell'art. 3, comma 102, della legge  24  dicembre  2007,  n.
244, e successive modificazioni ed  integrazioni,  nonche'  ai  sensi
dell'art. 3, commi 1 e 3, del decreto-legge 24 giugno  2014,  n.  90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in
favore di varie amministrazioni", pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
Serie generale n. 124 del 30 maggio 2017 , con il quale  il  Ministero
degli affari esteri e  della  Cooperazione  internazionale  e'  stato
autorizzato  a  bandire  un  concorso  pubblico  per   la   copertura
di quarantaquattro posti di funzionario  dell'area  della  promozione
culturale, terza area funzionale, fascia retributiva "F1"; 
    Visto il decreto ministeriale 5115/277/BIS del 4 maggio 2018  con
il quale il  Ministero  degli  affari  esteri  e  della  Cooperazione
internazionale ha delegato alla Commissione  interministeriale  Ripam
l'organizzazione e la gestione di concorsi, per titoli ed esami,  per
il reclutamento di complessive duecentoventuno unita' di personale di
ruolo, di cui quarantaquattro con  profilo  "funzionario  per  l'area
della promozione culturale", nel  rispetto  degli  indirizzi  dettati
dall'amministrazione delegante; 
    Vista la legge 27 dicembre 2017, n 205, recante il  "Bilancio  di
previsione dello Stato per l'anno  finanziario  2018  e  il  bilancio
pluriennale per il triennio 2018-20"; 
    Vista la Convenzione per l'attuazione del progetto Maeci -  Ripam
sottoscritta in data 9 maggio 2018 tra il Maeci e il Formez PA; 
    Vista la legge 17 dicembre 2010,  n.  227  recante  "Disposizioni
concernenti la definizione della funzione pubblica  internazionale  e
la  tutela  dei  funzionari  italiani  dipendenti  da  organizzazioni
internazionali" 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio  2014,
n. 103, recante il "Regolamento recante  disciplina  dell'elenco  dei
funzionari internazionali di cittadinanza italiana"; 
    Visti il Contratto collettivo nazionale  di  lavoro  relativo  al
personale  del  Comparto  "Ministeri"  per   il   biennio   economico
2008-2009, sottoscritto il 23 gennaio 2009, e il Contratto collettivo
integrativo del personale del Ministero degli affari esteri  e  della
Cooperazione internazionale sottoscritto il 1° dicembre 2016; 
    Visto il Contratto collettivo nazionale  di  lavoro  relativo  al
personale del comparto funzioni centrali per il  triennio  2016-2018,
sottoscritto il 12 febbraio 2018; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
                          Posti a concorso 
 
    1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami,  per  il
reclutamento di quarantaquattro unita' di personale non  dirigenziale
da inquadrare nel profilo di funzionario per l'area della  promozione
culturale,  terza  area  funzionale,  fascia  retributiva   F1,   del
Ministero degli affari esteri  e  della  Cooperazione  internazionale
(Codice concorso: Maeci/APC). 
    2. Ai sensi  dell'art.  167  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, il dieci per cento dei posti  messi
a concorso e' riservato agli impiegati di nazionalita'  italiana  con
contratto   a   tempo   indeterminato   presso   le    rappresentanze
diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti italiani di Cultura
all'estero, ove in  possesso  dei  requisiti  previsti  dal  presente
bando. 
    3. Ai sensi dell'art. 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, il trenta per cento dei posti e'  riservato  ai  volontari  in
ferma breve di durata di tre o piu' anni o in ferma prefissata di uno
o quattro anni delle tre forze armate, congedati senza demerito anche
al termine o durante le eventuali  rafferme  contratte  nonche'  agli
ufficiali di complemento in ferma biennale e in ferma prefissata  che
hanno completato senza demerito la ferma contratta, ove  in  possesso
dei requisiti previsti dal bando. 
    4. Con riferimento all'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68 si
tiene conto dello stato di attuazione  della  Convenzione  richiamata
nelle premesse. 
    5. Ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30  marzo  2001,
n. 165, il 10 per cento dei posti messi a concorso  e'  riservato  al
personale di ruolo in servizio al Maeci  in  possesso  dei  requisiti
previsti dal successivo art. 2; 
    6. Le  riserve  di  legge  e  quelle  facoltative  sono  valutate
esclusivamente all'atto della formulazione della  graduatoria  finale
di merito di cui al successivo art. 12 nel limite massimo del 50  per
cento. La predetta percentuale  e'  prioritariamente  destinata  alle
quote  di  riserva  obbligatoria,   in   proporzione   alle   diverse
percentuali previste dalla  legge,  e  in  subordine  alla  quota  di
riserva facoltativa. 
    7. Nell'ambito della procedura concorsuale  di  cui  al  presente
bando la Commissione interministeriale per l'attuazione del  progetto
Ripam  svolge   i   compiti   di   cui   all'art.   2   del   decreto
interministeriale del 16 maggio 2018, fatte salve le competenze della
commissione esaminatrice. Il concorso sara' espletato  in  base  alle
procedure indicate nel bando. 
    8. Per l'espletamento della fase preselettiva  e  selettiva,  sia
scritta sia orale,  la  Commissione  interministeriale  Ripam,  ferme
restando le competenze della commissione  esaminatrice,  si  avvarra'
del Formez PA.

Art. 2 Requisiti per l'ammissione

				Art. 2 
 
                     Requisiti per l'ammissione 
 
    1. Per l'ammissione al concorso  e'  richiesto  il  possesso  dei
seguenti requisiti: 
      a) cittadinanza italiana; 
      b) eta' non inferiore ai 18 anni; 
      c)   laurea   (L)   o   laurea   magistrale   (LM)    nell'area
umanistico-sociale o scientifico-tecnologica conseguite ai sensi  del
decreto 22 ottobre 2004, n. 270 (allegato 1);  laurea  (L)  o  laurea
specialistica (LS) conseguite ai sensi del decreto 3  novembre  1999,
n.509, ad esse equiparate sulla base degli allegati 2 e 3; diploma di
laurea (DL) di cui agli ordinamenti previgenti, equiparato sulla base
di quanto stabilito all'allegato 3;  titoli  stranieri  equiparati  o
equipollenti. 
    In  tutti  i  casi  in  cui  sia  intervenuto   un   decreto   di
equiparazione o equipollenza e' cura del candidato  specificarne  gli
estremi nella domanda di partecipazione al concorso. I  titoli  sopra
citati si intendono conseguiti presso universita'  o  altri  istituti
equiparati della  Repubblica.  I  candidati  in  possesso  di  titolo
accademico rilasciato da un Paese dell'Unione  europea  sono  ammessi
alle prove  concorsuali,  purche'  il  titolo  sia  stato  dichiarato
equivalente con provvedimento  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ai sensi dell'art.
38,  comma  3,  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,
sostituito dall'art. 8, comma 3, del decreto-legge 9  febbraio  2012,
n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4  aprile  2012,  n.
35. Il candidato e' ammesso con riserva alle  prove  di  concorso  in
attesa dell'emanazione di tale  provvedimento.  La  dichiarazione  di
equivalenza va acquisita anche nel caso in cui il  provvedimento  sia
gia' stato ottenuto per  la  partecipazione  ad  altri  concorsi.  La
modulistica e  la  documentazione  necessaria  per  la  richiesta  di
equivalenza sono reperibili al sito  istituzionale  della  Presidenza
del Consiglio dei ministri -  Dipartimento  della  funzione  pubblica
www.funzionepubblica.gov.it La procedura di equivalenza  puo'  essere
attivata dopo lo svolgimento della prova preselettiva ove superata  e
l'effettiva attivazione  deve  comunque  essere  comunicata,  a  pena
d'esclusione dal concorso, prima dell'espletamento delle prove orali; 
      d) idoneita' fisica allo svolgimento delle funzioni proprie del
profilo professionale di funzionario per la promozione culturale, sia
presso l'Amministrazione centrale che nelle sedi estere, ivi comprese
quelle con caratteristiche di disagio. L'Amministrazione ha  facolta'
di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del  concorso,
in base alla normativa vigente; 
      e) godimento dei diritti  politici.  Non  possono  accedere  al
concorso coloro che  siano  stati  esclusi  dall'elettorato  politico
attivo, nonche'  coloro  che  siano  stati  destituiti  o  dispensati
dall'impiego presso  una  pubblica  amministrazione  per  persistente
insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati  decaduti  da
un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera  d),
del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,  e
ai sensi delle corrispondenti disposizioni previste da norme di legge
o dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al  personale
dei vari comparti; 
    2. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza  del
termine  utile  stabilito  per  la  presentazione  delle  domande  di
ammissione al concorso, di cui all'art. 3 comma 1 del presente bando,
nonche' al momento dell'assunzione al Ministero degli affari esteri e
della Cooperazione internazionale, ai sensi del successivo art. 15.

Art. 3 Presentazione delle domande - Termine e modalita'

				Art. 3 
 
          Presentazione delle domande - Termine e modalita' 
 
    1. Il candidato invia la domanda di ammissione  al  concorso  per
via telematica, compilando il modulo on-line  all'indirizzo  internet
http://ripam.formez.it  La  compilazione  e  l'invio  on-line   della
domanda   devono   essere   completati   entro   le   ore   24    del
quarantacinquesimo giorno, compresi i giorni festivi, decorrenti  dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del bando nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi  ed
esami".  La  data  di  presentazione   on-line   della   domanda   di
partecipazione al concorso e' certificata dal sistema  informatico  e
comprovata da apposita ricevuta  elettronica  rilasciata  al  termine
della registrazione. Allo  scadere  del  termine  utile  per  la  sua
presentazione, il sistema non permette piu' l'accesso e  l'invio  del
modulo elettronico. Qualora il termine di invio on-line della domanda
cada in un giorno festivo, il termine sara' prorogato al primo giorno
successivo non festivo. 
    Per la partecipazione al concorso, prima di compilare il suddetto
modulo elettronico, all'interno del quale dovranno  essere  riportati
gli estremi della  relativa  ricevuta  di  pagamento,  dovra'  essere
effettuato, a pena di esclusione, il  versamento  del  contributo  di
ammissione al concorso di €  10,00  (dieci/00  euro)  sul  C.C.P.  n.
1008403527 (codice IBAN IT 02 Y 07601 03200001008403527) intestato  a
Formez  PA  -  Ripam,  viale  Carlo  Marx  n.15   00137   Roma,   con
specificazione della Causale "Concorso Maeci/APC)". 
    2.  Nella  domanda  il  candidato  dichiara,  sotto  la   propria
responsabilita'  e  ai  sensi  delle  norme   sull'autocertificazione
(articoli 46, 47, 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445): 
      a) il cognome, il nome, il luogo e la data  di  nascita  e,  se
nato all'estero, il comune italiano nei cui registri di stato  civile
e' stato trascritto l'atto di nascita; 
      b) il possesso della cittadinanza italiana; 
      c) il codice fiscale; 
      d)  il  comune  e  l'indirizzo  di   residenza   con   l'esatta
indicazione del codice di avviamento postale,  l'indirizzo  di  posta
elettronica certificata nonche' il recapito telefonico; 
      e) il godimento dei diritti politici; 
      f) il comune presso il quale e' iscritto nelle liste elettorali
oppure i motivi della non  iscrizione  o  della  cancellazione  dalle
liste medesime; 
      g) le  eventuali  condanne  penali,  incluse  quelle  riportate
all'estero, e i procedimenti penali pendenti in Italia o all'estero; 
      h) il titolo di studio di accesso di cui e' in possesso ai fini
della partecipazione alla  presente  selezione,  specificando  presso
quale  universita'  o  istituto  equiparato  e'  stato  conseguito  e
precisando anche la data del conseguimento e la votazione riportata; 
      i)  di  procedere,  ove   necessario,   all'attivazione   della
procedura di equivalenza secondo le  modalita'  e  i  tempi  indicati
nell'art. 2, comma 1, punto c) del bando; 
      j)  i  servizi  eventualmente  prestati  come   dipendente   di
pubbliche amministrazioni o di enti pubblici, le cause di risoluzione
di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego e gli  eventuali
procedimenti disciplinari subiti o in corso; 
      k) se si trova nelle  condizioni  previste  per  l'applicazione
della riserva di cui all'art. 1, commi 2, 3 4 e 5  di  questo  bando.
Gli impiegati a contratto del Ministero degli affari esteri  e  della
Cooperazione internazionale devono inoltre specificare la sede  e  il
periodo di servizio; 
      l) la lingua  straniera,  prescelta  tra  quelle  indicate  nel
successivo art. 9, comma 1, lettera b), in cui intende  sostenere  la
prova obbligatoria scritta; 
      m) la seconda lingua obbligatoria (da scegliersi tra  francese,
spagnolo,  tedesco,  arabo,  russo  e  portoghese)  in  cui   intende
sostenere il colloquio di cui al successivo art. 10, comma 1, lettera
c); 
      n) la lingua, o  le  lingue  straniere,  prescelte  tra  quelle
indicate nel successivo art. 11, comma 1, in  cui  intende  sostenere
prove facoltative orali; 
      o) i titoli aggiuntivi, di cui al successivo art. 7, dei  quali
e' eventualmente in possesso; 
      p) i titoli, previsti  dalle  vigenti  disposizioni  e  di  cui
allegato 4 
      q) di essere a conoscenza delle norme che regolano il  servizio
all'estero alle  dipendenze  del  Ministero  affari  esteri  e  della
Cooperazione internazionale e di essere  disposto  a  trasferirsi  in
qualsiasi sede all'estero ove l'Amministrazione lo destini a prestare
servizio. 
    3. I titoli di cui al precedente comma 2 devono essere  posseduti
al  termine  di  scadenza  per  la  presentazione  della  domanda  di
ammissione al concorso. I titoli non espressamente  dichiarati  nella
domanda di ammissione  alle  prove  concorsuali  non  sono  presi  in
considerazione. La Commissione interministeriale Ripam si riserva  di
accertarne la sussistenza. 
    4.  Il  candidato  dichiara  inoltre  di   essere   in   possesso
dell'idoneita' psico-fisica a svolgere l'attivita' di funzionario per
la promozione culturale sia presso l'Amministrazione centrale che  in
sedi estere, ivi comprese  quelle  con  caratteristiche  di  disagio,
costituisce requisito per l'ammissione al concorso. 
    5. Il candidato diversamente abile  indica  nell'apposito  spazio
disponibile nel modulo elettronico della domanda di partecipazione la
propria condizione e  specifica  l'ausilio  e/o  i  tempi  aggiuntivi
eventualmente  necessari  per  lo   svolgimento   delle   prove.   La
disabilita'  andra'  in  ogni  caso  opportunamente  documentata   ed
esplicitata  mediante  la  dichiarazione   resa   dalla   Commissione
medico-legale dell'ASL di  riferimento  o  da  equivalente  struttura
pubblica.  La  suddetta  dichiarazione  dovra'  contenere   esplicito
riferimento alle limitazioni che  l'handicap  determina  in  funzione
delle  procedure  preselettive  e   selettive.   La   concessione   e
l'assegnazione di ausili e/o tempi  aggiuntivi  sara'  determinata  a
insindacabile giudizio della commissione  esaminatrice  sulla  scorta
della documentazione esibita e sull'esame obiettivo di ogni specifico
caso. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non  eccederanno  il  50%  del
tempo assegnato per la prova. 
    Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione  resa  sul
proprio handicap, dovra' essere inoltrata a mezzo  posta  elettronica
certificata all'indirizzo concorsi@pec.formez.it entro e non oltre  i
10 giorni successivi alla data di scadenza della presentazione  della
domanda unitamente all'apposito modulo compilato e  sottoscritto  che
si rendera' automaticamente disponibile on-line e  con  il  quale  si
autorizza il Formez PA al trattamento dei dati sensibili. Il  mancato
inoltro di tale  documentazione  non  consentira'  al  Formez  PA  di
fornire adeguatamente l'assistenza richiesta. E' fatto comunque salvo
il  requisito  dell'idoneita'  psico-fisica  tale  da  permettere  di
svolgere l'attivita' di funzionario per la promozione  culturale  sia
presso la sede centrale del Ministero degli  affari  esteri  e  della
Cooperazione internazionale che in sedi estere, e in  particolare  in
quelle con caratteristiche di disagio.  Eventuali  gravi  limitazioni
fisiche sopravvenute successivamente alla data di  scadenza  prevista
al punto precedente,  che  potrebbero  prevedere  la  concessione  di
ausili  e/o  tempi  aggiuntivi,  dovranno  essere   documentate   con
certificazione  medica,   che   sara'   valutata   dalla   competente
commissione la cui decisione resta insindacabile e inoppugnabile. 
    6. Il candidato deve, altresi',  indicare  nella  domanda  se  si
trova nelle condizioni di cui all'art. 20, comma 2-bis, della legge 5
febbraio 1992, n. 104 ai fini dell'esonero dalla prova preselettiva. 
    7. Non sono valide  le  domande  di  partecipazione  al  concorso
incomplete o irregolari.  Non  sono  inoltre  valide  le  domande  di
partecipazione al concorso presentate con modalita' diverse da quelle
di cui al precedente comma 1 e in particolare quelle per le quali non
sia stata effettuata la procedura di compilazione e invio on-line. La
mancata esclusione dal test di preselezione (art. 6)  e  dalle  prove
scritte (art. 9, comma 1) non costituisce,  in  ogni  caso,  garanzia
della  regolarita',  ne'  sana  la  irregolarita'  della  domanda  di
partecipazione al concorso. 
    8. La Commissione interministeriale Ripam non e' responsabile  in
caso di smarrimento delle proprie comunicazioni inviate al  candidato
quando tale smarrimento sia dipendente da  dichiarazioni  inesatte  o
incomplete rese dal candidato circa il  proprio  recapito  oppure  da
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di recapito  rispetto
a quello  indicato  nella  domanda,  nonche'  da  eventuali  disguidi
postali o comunque imputabili a fatto di terzo,  a  caso  fortuito  o
forza maggiore. 
    9.  La  Commissione  interministeriale  Ripam   si   riserva   di
effettuare controlli a campione sulla veridicita' delle dichiarazioni
rese  dal  candidato  mediante  il  sistema  "step-one".  Qualora  il
controllo accerti la falsita' del contenuto  delle  dichiarazioni  il
candidato sara' escluso dalla selezione, ferme restando  le  sanzioni
penali  previste  dall'art.  76  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Ogni comunicazione ufficiale non
espressamente prevista dal presente  bando  avverra'  a  mezzo  posta
elettronica certificata,  in  ossequio  alle  previsioni  del  Codice
dell'amministrazione digitale (CAD). 
    10.  All'atto  della   presentazione   a   sostenere   le   prove
preselettive, di cui al  successivo  art.  6,  i  candidati  dovranno
sottoscrivere una  dichiarazione  nella  quale  attestano,  sotto  la
propria responsabilita', la veridicita' di quanto indicato nel format
telematico del Formez PA utilizzato per la trasmissione on-line della
domanda di partecipazione al concorso.

Art. 4 Esclusione dal concorso

				Art. 4 
 
                       Esclusione dal concorso 
 
    1. In attesa della verifica del possesso dei requisiti,  tutti  i
candidati partecipano "con riserva" alle prove concorsuali. 
    2.  La  Commissione  interministeriale  Ripam  dispone  in   ogni
momento,   con   provvedimento   motivato,   anche    successivamente
all'espletamento delle prove, l'esclusione dal concorso  per  difetto
dei  requisiti  prescritti,  ovvero  per  la  mancata  o   incompleta
presentazione della documentazione prevista, nonche' per  la  mancata
osservanza dei termini perentori stabiliti nel presente bando.

Art. 5 Commissione esaminatrice

				Art. 5 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
    1. La Commissione interministeriale Ripam nomina  la  commissione
esaminatrice  sulla  base  dei  criteri  previsti  dal  decreto   del
Presidente della Repubblica  9  maggio  1994,  n.  487  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni.  La  commissione   esaminatrice   e'
competente per la valutazione dei titoli ai sensi dell'art. 7  e  per
l'espletamento di tutte le fasi del concorso  di  cui  ai  successivi
articoli 6, 8, 9 e 10. Essa e' composta da un  consigliere  di  Stato
oppure da un magistrato o  avvocato  dello  Stato  di  corrispondente
qualifica, o da un dirigente generale o equiparato, anche  a  riposo,
con funzioni di presidente, e da due esperti  nelle  materie  oggetto
del concorso. 
    2. Alla commissione esaminatrice possono essere aggregati  membri
aggiunti per particolari discipline, incluse le lingue. 
    3. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da  un
funzionario di qualifica non inferiore alla Terza area.

Art. 6 Preselezione

				Art. 6 
 
                            Preselezione 
 
    1. Qualora il numero delle domande  di  partecipazione  lo  renda
opportuno,  le  prove  di  esame  sono  precedute  da  un   test   di
preselezione.  La  prova  preselettiva  e'  intesa  a  verificare  la
preparazione di base sulle materie del concorso e le  attitudini  del
candidato  alle  funzioni  proprie  del  profilo   professionale   di
funzionario per la promozione  culturale,  nonche'  ad  accertare  la
capacita' di logicita' del ragionamento. 
    La prova, della  durata  di  cinquanta  minuti,  si  articola  in
settanta domande a risposta multipla, di cui una  sola  giusta,  e  a
correzione informatizzata  sulle  seguenti  materie,  ivi  inclusi  i
quesiti  per  l'accertamento  della  capacita'   di   logicita'   del
ragionamento: 
      patrimonio culturale italiano, in particolare dell'Ottocento  e
del Novecento, nei campi letterario, storico, artistico,  musicale  e
dello spettacolo; 
      lingua inglese; 
      elementi di diritto amministrativo; 
      elementi di contabilita' dello Stato; 
      elementi di economia e gestione delle imprese culturali. 
    2. I quesiti della prova preselettiva,  selezionati  dalla  banca
dati dei test Ripam  secondo  i  criteri  forniti  dalla  commissione
esaminatrice,   saranno   resi   disponibili   on-line    sul    sito
http://ripam.formez.it, almeno venti giorni prima  dello  svolgimento
delle prove. Per l'espletamento  della  preselezione  la  Commissione
interministeriale  Ripam,  per  il  tramite  di  Formez  PA,   potra'
avvalersi anche di enti o societa'  specializzate  in  selezione  del
personale. 
    3. Per la  valutazione  delle  domande  a  risposta  multipla  si
adotteranno i seguenti punteggi: 
      1 punto per ogni risposta esatta; 
      -0,33 punti per ogni risposta errata; 
      0 punti per ogni risposta omessa o per  la  quale  siano  state
marcate due o piu' opzioni. 
    4. Sono ammessi alle prove d'esame scritte i primi trecento (300)
candidati classificatisi nel test di preselezione, purche' soddisfino
i requisiti di ammissione previsti dal precedente art. 2. I candidati
eventualmente classificatisi al trecentesimo posto con pari punteggio
sono tutti ammessi alle prove scritte. 
    5. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non  concorre
alla formazione del voto finale di merito.

Art. 7 Titoli

				Art. 7 
 
                               Titoli 
 
    1. La valutazione degli eventuali  titoli  aggiuntivi  dichiarati
dai candidati nella domanda di partecipazione alle prove  concorsuali
e' effettuata dopo le prove scritte di cui al  successivo  art.  9  e
prima che si proceda alla correzione dei  relativi  elaborati,  sulla
base della documentazione inviata dal candidato. 
    2. La commissione esaminatrice, verificando la  congruenza  della
documentazione inviata dal  candidato  con  quanto  dichiarato  nella
domanda di partecipazione, puo'  assegnare  complessivamente  fino  a
otto centesimi per i seguenti titoli: 
      a) laurea, diploma di laurea,  laurea  specialistica/magistrale
in una delle  classi  corrispondenti  a  quelle  stabilite  ai  sensi
dell'art. 2, comma 1, punto c), qualora non si tratti del  titolo  di
accesso  presentato  ai  fini  della  partecipazione  alla   presente
selezione: fino a due centesimi; 
      b) diplomi di specializzazione (DS), dottorati di ricerca (DR),
master universitari di primo e secondo livello, di cui all'art. 3 del
decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, nelle aree collegate alle classi  di
laurea specialistica/magistrale sopra indicate: fino a due centesimi; 
      c) comprovate esperienze acquisite nel campo  della  promozione
culturale: fino a due centesimi; 
      d) comprovata attivita' lavorativa  a  livello  di  funzionario
svolta presso le organizzazioni internazionali (per un  periodo  pari
all'effettivo servizio prestato, anche non continuativo,  per  almeno
due anni. Sono  considerati  funzionari  internazionali  i  cittadini
italiani   che   siano   stati   assunti   presso   un'organizzazione
internazionale  a  titolo  permanente   o   a   contratto   a   tempo
indeterminato o determinato per posti per i  quali  e'  richiesto  il
possesso di titoli di studio di livello universitario):  fino  a  due
centesimi. 
    3. I centesimi attribuiti per i titoli si aggiungono al punteggio
complessivo finale conseguito dai  candidati  risultati  idonei  alle
prove di esame. 
    4. I titoli di cui  al  comma  2  devono  essere  posseduti  alla
scadenza  dei  termini  per  la  presentazione   della   domanda   di
partecipazione di cui all'art. 3. 
    5. Non sono valutabili i titoli utili a determinare  il  possesso
dei requisiti di accesso.

Art. 8 Prove d'esame

				Art. 8 
 
                            Prove d'esame 
 
    1. Le prove d'esame consistono in due  prove  scritte  e  in  una
prova orale, come da allegato programma che fa parte  integrante  del
presente  bando  (allegato  5).  Esse   tendono   ad   accertare   la
preparazione culturale, la maturita' e le  attitudini  operative  del
candidato. 
    2. I punteggi sono espressi in centesimi.

Art. 9 Prove scritte

				Art. 9 
 
                            Prove scritte 
 
    1. Le prove d'esame scritte consistono in: 
      a) una composizione intesa ad accertare la conoscenza da  parte
del candidato  del  patrimonio  culturale  italiano,  in  particolare
dell'Ottocento  e  del  Novecento,  nei  campi  letterario,  storico,
artistico, musicale e dello spettacolo; 
      b) un tema su un argomento di attualita'  internazionale  nella
lingua straniera  prescelta  dal  candidato  tra  francese,  inglese,
spagnola, tedesca, araba, russa e  portoghese,  inteso  ad  accertare
l'ottima conoscenza da parte del candidato  della  lingua  prescelta.
Per tale prova e' consentito l'uso del dizionario bilingue. 
    2.  I  candidati  dispongono  di  cinque  ore  per  svolgere   la
composizione sul patrimonio culturale  italiano  e  di  tre  ore  per
svolgere il tema in lingua straniera. 
    3. Alla prova d'esame orale sono ammessi i  candidati  che  hanno
riportato un punteggio  di  almeno  settanta  centesimi  (70/100)  in
ciascuna delle prove scritte. 
    4. La commissione esaminatrice non procede alla valutazione delle
prove dei candidati che non abbiano svolto tutte le prove scritte. 
    5. I candidati ammessi a sostenere le prove scritte si impegnano,
entro la data di inizio delle prove stesse, a presentare al Formez PA
la documentazione e/o  le  dichiarazioni  sostitutive  ai  sensi  del
decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445,
comprovanti il possesso dei titoli  di  cui  agli  articoli  2  e  7,
seguendo   le    apposite    indicazioni    pubblicate    sul    sito
http://ripam.formez.it unitamente al diario delle  prove  di  cui  al
successivo art. 13.

Art. 10 Prova orale

				Art. 10 
 
                             Prova orale 
 
    1. La prova d'esame orale verte sulle seguenti discipline: 
      a) patrimonio culturale italiano, in particolare dell'Ottocento
e  del  Novecento,  nei  campi  letterario,   storico,   scientifico,
artistico, musicale e dello spettacolo; 
      b) lingua inglese: conversazione e traduzione  all'impronta  di
brani sia dall'italiano nella  lingua  straniera,  sia  dalla  lingua
straniera in italiano; 
      c) lingua a scelta  tra  francese,  spagnola,  tedesca,  araba,
russa e portoghese (la stessa nella quale si e'  sostenuta  la  prova
scritta oppure una a scelta tra queste  se  si  e'  svolta  la  prova
scritta in lingua inglese): conversazione e  traduzione  all'impronta
di brani sia dall'italiano nella lingua straniera, sia  dalla  lingua
straniera in italiano; 
      d) elementi di diritto amministrativo; 
      e) elementi di contabilita' dello Stato; 
      f) elementi di economia e gestione delle imprese culturali. 
    2. Nel corso della prova d'esame orale ha inoltre luogo una prova
di informatica. 
    3. Per superare la prova d'esame orale e'  necessario  conseguire
una votazione di almeno settanta centesimi (70/100). 
    4.  Prima   dell'avvio   della   prova   orale   la   commissione
esaminatrice,  sulla  base  della   documentazione   presentata   dai
candidati entro la data di svolgimento delle prove scritte, validera'
ed autorizzera' la pubblicazione  dei  punteggi  dei  titoli  di  cui
all'art. 7, dei soli candidati idonei. 
    5. Al termine di ogni seduta la  commissione  esaminatrice  forma
l'elenco dei candidati esaminati nella  giornata,  con  l'indicazione
del punteggio riportato da  ciascuno  nella  prova  orale.  L'elenco,
sottoscritto dal presidente e dal  segretario,  e'  affisso  all'albo
della sede d'esame.

Art. 11 Prove facoltative di lingua straniera

				Art. 11 
 
                Prove facoltative di lingua straniera 
 
    1. I candidati possono chiedere nella domanda di ammissione  alle
prove concorsuali di sostenere prove facoltative orali in una o  piu'
delle seguenti lingue: araba, cinese,  francese,  giapponese,  hindi,
persiana, portoghese, spagnola, tedesca,  russa,  a  eccezione  delle
lingue prescelte per i colloqui di cui al precedente art.  10,  comma
1, lettere b) e c). 
    2. Per ciascuna di tali prove il candidato puo' conseguire fino a
1,5  centesimi,  purche'  raggiunga  la  sufficienza  di  almeno  0,9
centesimi. 
    3. Il punteggio attribuito per le prove facoltative  si  aggiunge
alla votazione riportata nella prova d'esame  orale,  sempre  che  il
candidato sia  risultato  idoneo  secondo  le  modalita'  di  cui  al
precedente art. 10, comma 3.

Art. 12 Voto finale delle prove d'esame e formazione della graduatoria di merito

				Art. 12 
 
Voto finale delle prove d'esame e  formazione  della  graduatoria  di
                               merito 
 
    1. La votazione complessiva delle prove  d'esame  e'  determinata
dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove  scritte,  di
cui al precedente art. 9, e  della  votazione  ottenuta  nella  prova
orale, di cui al precedente art. 10.  Al  voto  della  prova  d'esame
orale sono aggiunti i  centesimi  conseguiti  nelle  eventuali  prove
facoltative di lingua di cui al precedente art. 11. 
    2. Il punteggio ottenuto nel  test  di  preselezione,  come  gia'
specificato all'art.  6,  comma  5,  non  ha  valore  ai  fini  della
votazione complessiva. 
    3. La graduatoria finale di merito del concorso e' formata  dalla
commissione esaminatrice secondo l'ordine derivante  dalla  votazione
complessiva conseguita da ciascun candidato, a cui  si  aggiungono  i
centesimi eventualmente attribuiti per i titoli posseduti.

Art. 13 Modalita' e calendario delle prove d'esame

				Art. 13 
 
             Modalita' e calendario delle prove d'esame 
 
    1. I candidati si presentano alla prova preselettiva e alle prove
d'esame muniti di documento di riconoscimento valido  e  di  penna  a
inchiostro nero o blu. I candidati non possono introdurre nella  sede
degli esami, pena  l'esclusione  dalle  prove  concorsuali,  telefoni
cellulari,  palmari,  tablet,   supporti   informatici,   dispositivi
elettronici  di  qualunque  genere,  carta  da   scrivere,   appunti,
manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie, ne'  borse  o
simili. 
    2. Il Formez PA adotta le misure necessarie a impedire  l'uso  di
materiale non autorizzato da parte dei candidati. 
    3. La sede, il giorno e l'orario in cui avra' luogo  il  test  di
preselezione sono resi noti con avviso pubblicato sul  sito  internet
http://ripam.formez.it almeno venti giorni  prima  dello  svolgimento
della prova. Tali comunicazioni hanno valore di notifica a tutti  gli
effetti.  Pertanto  coloro  che   non   hanno   avuto   comunicazione
dell'esclusione dalla procedura concorsuale sono tenuti a presentarsi
nella sede, nel  giorno  e  nell'ora  resi  noti  sul  sito  internet
sopraindicato. Di tale pubblicazione e' data notizia  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica - IV Serie speciale  "Concorsi  ed  esami"
del 18 settembre 2018. 
    4. Sul sito  internet  http://ripam.formez.it  e'  pubblicato  il
calendario di svolgimento delle prove scritte ed e' resa nota la data
di pubblicazione dell'elenco dei candidati ammessi a  sostenerle  con
almeno quindici giorni di preavviso. Tali pubblicazioni hanno  valore
di notifica a tutti  gli  effetti.  Nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica - IV Serie speciale "Concorsi ed  esami"  del  9  novembre
2018 e' data notizia della summenzionata pubblicazione. 
    5. L'assenza dalle prove,  ancorche'  dovuta  a  cause  di  forza
maggiore, comporta l'esclusione dal concorso  quale  che  ne  sia  la
causa. 
    6. Qualora per motivi organizzativi alla data di cui ai punti 3 e
4 non sia possibile stabilire il calendario  degli  esami,  sul  sito
internet http://ripam.formez.it  e  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica - IV Serie speciale "Concorsi ed esami" di cui ai medesimi
punti 3 e 4 e' comunicato l'eventuale rinvio ad  altra  pubblicazione
della data delle prove. 
    7. Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale,  di
cui al precedente art. 10, l'avviso per la presentazione al colloquio
stesso e' dato individualmente almeno venti giorni prima  della  data
in cui essi debbono sostenerlo. Il suddetto avviso contiene  altresi'
l'indicazione del punteggio riportato  dall'interessato  in  ciascuna
delle  prove  scritte  e  l'eventuale  punteggio  ottenuto   per   la
valutazione dei titoli di cui all'art. 7. Le sedute delle prove orali
si svolgono in un'aula aperta al pubblico.

Art. 14 Approvazione e pubblicazione della graduatoria di merito

				Art. 14 
 
      Approvazione e pubblicazione della graduatoria di merito 
 
    1. Il Direttore generale  per  le  risorse  e  l'innovazione  del
Ministero degli affari esteri e  della  Cooperazione  internazionale,
vista la graduatoria finale elaborata dalla commissione  esaminatrice
secondo l'ordine derivante dal punteggio  complessivo  conseguito  da
ciascun candidato ai sensi dell'art. 12, validata e  trasmessa  dalla
Commissione interministeriale Ripam, e  riconosciuta  la  regolarita'
del procedimento del concorso, approva  con  proprio  decreto,  sotto
condizione dell'accertamento dei requisiti per l'immissione nell'area
funzionale  Terza,  fascia  retributiva  1,   profilo   professionale
"funzionario per la promozione culturale", la graduatoria  finale  di
merito dei candidati risultati idonei nelle  prove  d'esame.  Con  il
medesimo  provvedimento  il  Direttore  generale  per  le  risorse  e
l'innovazione dichiara vincitori del concorso i  candidati  utilmente
collocati nella graduatoria di merito tenuto conto delle  riserve  di
posti e, a parita' di merito, dei titoli di preferenza previsti dalle
vigenti disposizioni (allegato 4). 
    2. La graduatoria di merito, nonche'  quella  dei  vincitori  del
concorso, sono pubblicate nel Foglio di comunicazioni  del  Ministero
degli affari esteri e  della  Cooperazione  internazionale.  Di  tale
pubblicazione  e'  data  notizia  mediante  avviso  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica IV Serie  speciale  "Concorsi  ed
esami" e sul sito http://ripam.formez.it

Art. 15 Costituzione del rapporto di lavoro

				Art. 15 
 
                 Costituzione del rapporto di lavoro 
 
    1. Il candidato dichiarato vincitore del concorso e' invitato  ad
assumere servizio in via provvisoria sotto  riserva  di  accertamento
del possesso dei requisiti prescritti per la conferma in servizio  ai
sensi dell'art. 17 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  9
maggio  1994,  n.  487,  nell'area  terza,  fascia   retributiva   1,
funzionario dell'area della promozione culturale del Ministero  degli
affari esteri e della Cooperazione internazionale. 
    2.  Ai  fini  dell'accertamento  del   possesso   dei   requisiti
prescritti, il vincitore presenta al Ministero degli affari esteri  e
della Cooperazione internazionale, al momento dell'assunzione in  via
provvisoria,  una  dichiarazione,  sottoscritta  sotto   la   propria
responsabilita' ed ai sensi degli articoli 46 e 47  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante  che
gli stati, fatti e  qualita'  personali,  suscettibili  di  modifica,
autocertificati nella domanda di ammissione al  concorso,  non  hanno
subito variazioni. A norma dell'art.  71  del  medesimo  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 445/2000, l'Amministrazione procede  a
controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni  rese.  Il  vincitore
presenta,  inoltre,  una  dichiarazione  circa   l'insussistenza   di
situazioni di incompatibilita' richiamate dall'art.  53  del  decreto
legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e  successive  modifiche   e
integrazioni. 
    3. L'Amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica  i
vincitori del concorso per accertarne l'idoneita' fisica all'impiego. 
    4. Il  vincitore  che,  senza  giustificato  motivo,  non  assume
servizio entro il termine stabilito decade dall'assunzione.  In  caso
di rinuncia all'assunzione da parte dei vincitori, o di dichiarazione
di decadenza dei  medesimi,  subentreranno  i  candidati  idonei  non
vincitori in ordine di graduatoria.

Art. 16 Trattamento dei dati personali

				Art. 16 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
    1.  I  dati  raccolti  con  la  domanda  di  partecipazione  alla
procedura  di  selezione  saranno  trattati  esclusivamente  per   le
finalita' connesse all'espletamento della procedura stessa e  per  le
successive attivita' inerenti l'eventuale procedimento di assunzione,
nel rispetto della normativa specifica. 
    2. I dati  forniti  dai  candidati  per  la  partecipazione  alla
selezione pubblica potranno essere inseriti in apposite banche dati e
potranno essere trattati e conservati, nel  rispetto  degli  obblighi
previsti dalla normativa vigente, in archivi informatici/cartacei per
i necessari adempimenti che competono al Formez PA, alla  Commissione
Ripam e  alla  commissione  esaminatrice  in  ordine  alle  procedure
selettive, nonche' per adempiere  a  specifici  obblighi  imposti  da
leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria. 
    3. Il conferimento dei dati e'  obbligatorio  ed  il  rifiuto  di
fornire gli stessi comportera' l'impossibilita'  di  dar  corso  alla
valutazione della domanda di partecipazione alla  selezione,  nonche'
agli adempimenti conseguenti e inerenti alla procedura concorsuale. 
    4. I dati personali in questione saranno trattati,  nel  rispetto
delle disposizioni di legge, con l'impiego  di  misure  di  sicurezza
atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i  dati
si riferiscono. 
    5. Il titolare del trattamento dei dati e' Formez  PA,  con  sede
legale  e  amministrativa  in  viale  Marx  n. 15,  00137  Roma;   il
Responsabile del trattamento e'  il  Dirigente  dell'"Area  Obiettivo
Ripam". Incaricati del trattamento  sono  le  persone  preposte  alla
procedura di selezione individuate da  Formez  PA  nell'ambito  della
procedura medesima. 
    6. I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti,
pubblici e privati, quando cio' e' previsto da disposizioni di  legge
o di regolamento. 
    7. I dati personali potranno essere  oggetto  di  diffusione  nel
rispetto delle delibere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali. La graduatoria approvata dagli organi competenti in  esito
alla selezione verra'  diffusa  mediante  pubblicazione  nelle  forme
previste dalle norme in materia  e,  nel  rispetto  dei  principi  di
pertinenza   e   non   eccedenza,   attraverso   il   sito   internet
http://riqualificazione.formez.it e/o attraverso i siti istituzionali
delle amministrazioni coinvolte nel procedimento selettivo. 
    8. L'interessato potra' esercitare i diritti previsti dall'art. 7
del decreto legislativo n.  196/03  ed  in  particolare  ottenere  la
conferma dell'esistenza o meno di dati personali che  lo  riguardano,
dell'origine dei dati personali,  delle  modalita'  del  trattamento,
della  logica  applicata  in  caso  di  trattamento  effettuato   con
l'ausilio  di  strumenti  elettronici,  nonche'  l'aggiornamento,  la
rettificazione ovvero, quando vi  ha  interesse,  l'integrazione  dei
dati. L'interessato ha inoltre diritto di ottenere la  cancellazione,
la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati  trattati  in
violazione di legge, di opporsi, in tutto  o  in  parte,  per  motivi
legittimi al  trattamento  dei  dati  personali  che  lo  riguardano,
ancorche' pertinenti allo scopo della raccolta.

Art. 17 Accesso agli atti

				Art. 17 
 
                          Accesso agli atti 
 
    1. I candidati al  procedimento  di  cui  al  presente  bando  di
concorso possono esercitare il diritto di  accesso  agli  atti  della
procedura concorsuale ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 
    2.  Ai  candidati  che  sosterranno  le   prove   scritte   sara'
consentito, mediante l'apposito  sistema  telematico  "atti  on-line"
disponibile sul sito http://ripam.formez.it e previa attribuzione  di
password personale riservata, l'accesso per via telematica agli  atti
concorsuali relativi ai propri  elaborati.  Il  Formez  PA  a  quanti
faranno richiesta di visione degli atti, una volta accertato il  fine
della richiesta e la sussistenza di un  interesse  oggettivo  per  la
tutela di situazioni giuridiche direttamente rilevanti  verificandone
i requisiti di ragionevolezza,  garantira'  l'esercizio  del  diritto
richiesto compatibilmente con la necessita' di garantire il  rispetto
dei tempi previsti dalla procedura concorsuale. 
    3. L'esercizio del diritto di accesso puo'  essere  differito  al
termine della procedura concorsuale. 
    4.  Con  la  sottoscrizione  della  domanda  di  iscrizione,   il
candidato dichiara di essere consapevole che eventuali  richieste  di
accesso agli atti da parte dei partecipanti saranno evase dal  Formez
PA previa informativa ai titolari di tutti  gli  atti  oggetto  delle
richieste e facenti parte del fascicolo concorsuale del candidato.

Art. 18 Norma di salvaguardia

				Art. 18 
 
                        Norma di salvaguardia 
 
    1. Per quanto non previsto dal presente  bando  si  osservano  le
disposizioni del decreto interministeriale 18 ottobre 2006, n. 292 e,
in quanto compatibili, le disposizioni generali sullo svolgimento dei
concorsi contenute nel decreto  del  Presidente  della  Repubblica  9
maggio 1994, n. 487, e  loro  successive  modifiche  e  integrazioni,
nonche' le disposizioni  sul  reclutamento  del  personale  contenute
nell'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
    Il presente bando sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami". 
      Roma, 20g iugno 2018 
 
                         Per il Dipartimento 
                       della funzione pubblica 
                               Barila' 
 
                          Per il Ministero 
                    dell'economia e delle finanze 
                              Castaldi 
 
                          Per il Ministero 
                            dell'interno 
                              Perrotta

Allegato 1

  1. 	Allegato 1 

    TITOLO DI STUDIO


    Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 2

  1. 	Allegato 2 

    EQUIPARAZIONE TRA CLASSI DELLE LAUREE DM 509 E CLASSI DELLE LAUREE DM
    270


    Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 3

  1. 	Allegato 3 

    EQUIPARAZIONE TRA LAUREE DI VECCHIO ORDINAMENTO, LAUREE
    SPECIALISTICHE E LAUREE MAGISTRALI


    Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 4

  1. 	Allegato 4 

    Titoli di preferenza da far valere
    in caso di parita' di punteggio

    Ai sensi dell'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della
    Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, le categorie di cittadini che nei
    concorsi hanno preferenza a parita' di punteggio sono le seguenti:
    1. gli insigniti di medaglia al valor militare;
    2. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
    3. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
    4. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
    privato;
    5. gli orfani di guerra;
    6. gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
    7. gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e
    privato;
    8. i feriti in combattimento;
    9. gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione
    speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
    10. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex
    combattenti;
    11. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
    12. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel
    settore pubblico e privato;
    13. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
    le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
    14. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
    le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
    guerra;
    15. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
    le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
    nel settore pubblico o privato;
    16. coloro che abbiano prestato servizio militare come
    combattenti;
    17. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
    titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto
    il concorso;
    18. i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei
    figli a carico;
    19. gli invalidi ed i mutilati civili;
    20. militari volontari delle Forze armate congedati senza
    demerito al termine della ferma o rafferma.
    Ai sensi dell'art. 5, comma 5, del decreto del Presidente della
    Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, a parita' di merito e di titoli la
    preferenza e' determinata:
    a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
    che il candidato sia coniugato o meno;
    b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
    pubbliche;
    c) dalla minore eta'.

Allegato 5

  1. 	Allegato 5 

    PROGRAMMA D'ESAME

    Patrimonio culturale italiano, in particolare dell'ottocento e del
    novecento, nei campi letterario, storico, artistico, musicale e
    dello spettacolo.
    1. Storia d'Italia dall'Unificazione ai giorni nostri.
    La politica italiana sino alla Prima guerra mondiale. Le colonie.
    La questione meridionale. L'Italia nella Prima guerra mondiale. Il
    primo dopoguerra. Il fascismo. La caduta del fascismo e la fine della
    Seconda guerra mondiale. Le forze politiche ed il nuovo assetto
    istituzionale. La ricostruzione. Societa' e politica italiana negli
    anni '50. Il miracolo economico. Il centrosinistra. Contestazione
    studentesca e conflitti sindacali. La crisi energetica ed economica.
    Gli anni di piombo. La lotta alla mafia. Lo sviluppo politico e
    sociale dell'Italia dai primi anni '80 ad oggi. L'Italia ed il
    processo di integrazione europea. Linee guida della politica estera
    italiana dal Secondo dopoguerra ad oggi: gli accordi di pace; il
    reinserimento nella comunita' internazionale e l'adesione all'ONU; la
    sfida della sicurezza: la NATO; l'Italia e l'integrazione europea; i
    rapporti fra l'Italia e il blocco comunista; la politica
    mediorientale dell'Italia; l'evoluzione del ruolo italiano in europa
    da Maastricht ad oggi.
    2. Letteratura italiana.
    Panorama storico della letteratura italiana con particolare
    riferimento a: Dante e la sua opera; il Medio Evo letterario;
    Umanesimo e Rinascimento; l'eta' barocca; l'Illuminismo; il
    Classicismo; il Romanticismo; il Verismo. Il primo '900:
    decadentismo, crepuscolarismo, futurismo, ermetismo. La prosa fra le
    due guerre. Pirandello e il Teatro. Il secondo '900. Il neorealismo.
    Tendenze e principali autori contemporanei.
    3. Arte italiana.
    Elementi dell'arte romanica, bizantina e gotica. Umanesimo,
    Rinascimento, Classicismo, Barocco, Rococo'. Il Romanticismo e le
    principali correnti dell'Ottocento. Il XX secolo. L'espressionismo.
    Il cubismo. Il futurismo. La pittura metafisica e De Chirico. Il
    neoplasticismo. Il costruttivismo. Il dadaismo. Il surrealismo. Gli
    anni '60 e le successive correnti artistiche; l'Arte povera. La
    scultura italiana nel '900. L'architettura italiana nel '900; il
    Razionalismo. Principali esponenti della Fotografia italiana.
    Tendenze artistiche contemporanee.
    4. Musica italiana.
    La musica italiana da Guido d'Arezzo a oggi e i suoi principali
    esponenti. Il melodramma, l'Opera. La musica strumentale nel seicento
    e nel settecento; il periodo romantico; altre correnti
    dell'Ottocento. La musica italiana nel XX secolo. Grandi compositori,
    direttori d'orchestra e solisti italiani dal dopoguerra ad oggi. I
    grandi interpreti italiani dell'Opera. La musica jazz in Italia. La
    canzone d'autore. Sviluppo e lineamenti della musica leggera italiana
    dagli anni '50 ad oggi.
    5. Cinema italiano.
    Le origini del cinema italiano. Il cinema muto ed i suoi
    capolavori. Il cinema del ventennio fascista. I documentari Luce. Il
    cinema storico. I "telefoni bianchi". I protagonisti del cinema
    italiano fra le due guerre. Il neorealismo. Il cinema degli anni
    cinquanta. Registi, interpreti, protagonisti del cinema italiano del
    secondo dopoguerra. Gli anni sessanta e il cinema d'autore. La
    commedia all'italiana. La cinematografia felliniana. Il cinema
    italiano contemporaneo ed i suoi principali protagonisti dagli anni
    '70 ad oggi.
    6. Altri elementi del Patrimonio culturale
    I grandi interpreti della danza e del teatro italiano del '900 e
    contemporaneo. Cultura e produzione della moda italiana. Luoghi e
    forme di produzione del design in Italia. Le tradizioni
    enogastronomiche locali nel loro contesto storico-culturale. Elementi
    di didattica dell'italiano per studenti stranieri.
    Elementi di diritto amministrativo
    1. L'ordinamento amministrativo. Concetto di pubblica
    amministrazione. I principi costituzionali dell'attivita'
    amministrativa. Organizzazione amministrativa interna.
    2. L'Amministrazione diretta centrale: organi attivi, organi
    consultivi e organi di controllo. L'Amministrazione diretta locale.
    3. L'Amministrazione indiretta: enti territoriali; enti non
    territoriali a carattere nazionale e locale. La riforma delle
    autonomie locali. Le autorita' indipendenti.
    4. L'attivita' della pubblica amministrazione: atti e
    provvedimenti amministrativi. Il procedimento amministrativo alla
    luce delle piu' recenti riforme. I contratti nella PA: gli appalti
    pubblici.
    5. L'oggetto dell'azione amministrativa: il regime amministrativo
    dei beni.
    6. La giustizia nell'Amministrazione: tutela giurisdizionale
    amministrativa; tutela giurisdizionale ordinaria. Le giurisdizioni
    amministrative speciali. Il processo amministrativo.
    7. La riforma del pubblico impiego. Il codice di comportamento
    dei dipendenti pubblici. La gestione del personale.
    8. Struttura e funzionamento del Maeci (decreto del Presidente
    della repubblica n. 18/1967 e s.m.i.). Organizzazione e funzionamento
    degli IIC nell'ambito della rete Maeci (legge n. 401/1990 e s.m.i.).
    Elementi di contabilita' di Stato
    1. Le fonti della contabilita' pubblica: la Costituzione e in
    particolare l'art. 81; la legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive
    modificazioni.
    2. Tipi di bilancio (bilancio di cassa e bilancio di competenza).
    Il bilancio dello Stato italiano. I principi del bilancio: anno ed
    esercizio finanziario. Il bilancio di previsione e la "nuova" legge
    di bilancio, ai sensi della legge n. 163/2016.
    3. La nuova struttura del bilancio dello Stato per missioni,
    programmi e azioni. Le fasi delle entrate e delle spese. La
    formazione dei residui.
    4. Categorie di beni pubblici: demaniali, patrimoniali
    disponibili e indisponibili. Gli inventari.
    5. I contratti pubblici e il "Regolamento recante disciplina
    delle procedure per l'affidamento e la gestione dei contratti da
    eseguire all'estero" (decreto del Ministro degli affari esteri e
    della cooperazione internazionale 2 novembre 2017, n. 192). I
    principi generali per l'affidamento e l'esecuzione di appalti e
    concessioni.
    6. Il sistema dei controlli. Controlli di legittimita', di
    merito, di gestione; controlli preventivi e successivi. Il controllo
    della Corte dei conti. La riforma dei controlli di regolarita'
    amministrativa e contabile: il decreto legislativo 30 giugno 2011, n.
    123.
    7. Le varie tipologie di responsabilita' nel pubblico impiego: il
    danno erariale.
    8. La giurisdizione della Corte dei conti nelle materie di
    contabilita' pubblica.
    9. La gestione finanziaria ed economico patrimoniale degli
    Istituti italiani di cultura secondo il regolamento decreto
    ministeriale n. 392/1995 e s.m.i. La redazione del bilancio degli
    istituti e la gestione del personale. Principi generali sulla tenuta
    delle scritture. La revisione amministrativo contabile. La gestione
    patrimoniale e le scritture inventariali.
    10. Le sponsorizzazioni e la collaborazione con il settore
    privato.
    Elementi di economia e gestione delle imprese, con particolare
    riferimento alle imprese culturali
    1. Il settore cultura come componente del PIL italiano. I
    distretti economico-culturali in Italia oggi.
    2. Ruolo della cultura nella promozione complessiva del Sistema
    Paese. Il concetto di promozione integrata; forme e metodi della
    promozione integrata.
    3. Industrie culturali, industrie creative, produzioni a trazione
    creativa in Italia. Industria editoriale. Industria cinematografica e
    dell'audiovisivo. Industria musicale.
    4. L'organizzazione interna del MIBACT e le sue strutture
    territoriali; il sistema museale; sponsorizzazioni e normativa Bonus
    art in Italia; turismo e valorizzazione del patrimonio culturale;
    5. L'organizzazione del sistema universitario e della ricerca in
    Italia.
    6. Organizzazione e comunicazione degli eventi.
    7. La dimensione culturale nelle politiche dell'Unione europea:
    obiettivi e strumenti.
    8. Organizzazione e gestione dei corsi di lingua e cultura
    italiane per stranieri (L2).
    Informatica
    Conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni
    informatiche piu' diffuse con una verifica applicativa di:
    1. internet come strumento di comunicazione. La ricerca e
    l'acquisizione di informazioni.
    2. le reti sociali come strumento di comunicazione e promozione
    di eventi.
    3. la posta elettronica. Microsoft Outlook e Outlook Express.
    4. Microsoft Word: composizione, modifica e stampa di un
    documento.
    5. Microsoft Excel: elaborazione dei dati, predisposizione di
    moduli, tabelle e grafici.
    6. l'informatica e la Pubblica amministrazione: il Codice
    dell'amministrazione digitale.

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